10.23 Cosa devono fare le imprese con DURC assente?
Le imprese beneficiarie che non hanno l’obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE), preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore.
Nella predetta dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, la PMI attesta di non avere dipendenti (da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione), indicando, al contempo, l’opzione pertinente relativa alla propria posizione contributiva riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.
La piattaforma informatica del Ministero permette alla PMI di inviare la suddetta dichiarazione sostitutiva solo successivamente alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento (DUI) da effettuarsi nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento (P.to 13.2 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.).
A tal proposito, si precisa che la “dichiarazione di esenzione DURC” è valida per tutte le domande presentate dall’impresa beneficiaria ed ha durata di 120 giorni a partire dalla data di trasmissione al Ministero. Considerata la validità quadrimestrale dell’attestazione, l’impresa dovrà trasmettere la “dichiarazione di esenzione DURC” in corrispondenza di ciascuna richiesta annuale di pagamento e dovrà trasmettere una nuova dichiarazione qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni emerga che detta “dichiarazione di esenzione DURC” sia stata trasmessa da più di 120 giorni.
Si sottolinea, infine, che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla PMI viene presa in considerazione dall’Amministrazione al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo solo nel caso in cui si ha evidenza del mancato censimento dell'impresa nelle banche dati dei predetti Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE).