4031 - Decreto Rilancio - Art 24 agevolazioni Irap - Rientrano nel limite di € 800.000,00 del Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020


 

 

 

Art. 24

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP


1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al

31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto

per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il

versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista

dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'

comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo

stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da

quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli

articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico

delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo

85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte

sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo

testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di

euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le

minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate

originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto

del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province

autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza

Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.