DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Art. 24
Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto
per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista
dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo
stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da
quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.