4029 - Credito d'imposta Sisma - Vincolo sui beni, è ammesso il conferimento dell'azienda in una neocostituita società (Interpello - 143 del 25/05/2020)
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OGGETTO: Credito di imposta articolo 1, commi 98-108 della legge n. 208 del 2015. Conferimento dell'azienda in una neocostituita società, modalità operative di trasferimento del credito.
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello, si evidenzia che il comma 105, del citato articolo 1, stabilisce che "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti" .
Al riguardo, con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002, avente a oggetto il credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato precisato che la cessione o il conferimento d'azienda non costituiscono necessariamente cause di rideterminazione del credito d'imposta ai sensi della norma antielusiva contenuta nel comma 7 del citato articolo 8 (tale comma è analogo al comma 105 dell'articolo 1 richiamato in premessa).
La fattispecie rappresentata concerne il conferimento dell'unica azienda posseduta da un imprenditore individuale in una costituenda società.
Nel caso di specie, l'ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione, perché i beni oggetto di agevolazione (inclusi i relativi crediti d'imposta) non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all'azienda cheverrà condotta dalla conferitaria nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.
Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, dal momento che l'istante ha conferito l'intera azienda alla neocostituita società.