4012 - Promemoria per la compilazione della modulistica relativa alle agevolazioni De Minimis o Misure Temporanee Covid

Il 20/3/2020 è stato  approvato il nuovo Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia emergenza COVID:

E' valido fino al 31/12/2020;

Il Plafond è di € 800.000,00.

 

I due Plafond, de minimis (€ 200.000,00) e Misure Temporanee (€ 800.000,00), sono distinti. Le aziende possono quindi arrivare ad € 1.000.000,00.

Se nel modulo di domanda (esempio Fondo di Garanzia) sono presenti le due opzioni (De Minimis e Misure Temporanee), e si chiede l'agevolazione Covid,  deve essere barrata l'opzione Misure Temporanee.

Se si è barratta l'Opzione Misure Temporanee, se richiesti, devono essere indicati i soli contributi che rientrano nello stesso regime temporaneo per verificare il limite di € 800.000,00, non devono

essere indicati i contributi concessi in De Minimis.

 

Moduli agevolazioni in De Minimis, se è richiesta l'indicazione delle altre agevolazioni  non devono essere riportate quelle  che rientrano nel Regime Temporaneo.

 

Plafond di € 800.000,00

Questi sono i due esempio che ha fatto Italia Oggi (24/4/2020).

Finanziamento fino a € 25.000,00: l'intero importo di € 25.000,00 rientra nel Plafond

Finanziamento di € 5.000.000,00: il 16%, pari ad € 640.000,00, rientra nel Plafond.

In altri termini, per un finanziamento di 25 mila euro, l’impresa diminuisce il suo plafond sugli aiuti temporanei di 25 mila euro, come se tale importo fosse stato concesso interamente nella forma di un contributo a fondo perduto anziché di finanziamento soggetto a rimborso.

Discorso simile per gli  importi fino a 5 milioni.

….Anche in questo caso, il costo della garanzia non può che essere superiore a quello previsto nell’ambito de minimis. Ipotizzando un 16%, un finanziamento di 4 milioni di euro impatterebbe sul plafond per 640 mila euro, dando come conseguenza che all’impresa resterebbero solo 160 mila euro di spazio per ottenere ulteriori contributi a fondo perduto

 

 

-------------------------------------------------------

Comunicazione della commissione europea del 20/3/2020

Sintesi della normativa:


19 COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-

 

3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a. l’aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (15)) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19;

d. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (16);

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (17) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.