4011 - Nuova Sabatini e Sostegno alla capitalizzazione - In attesa del decreto attuativo

SINTESI

Il sostegno alla capitalizzazione delle imprese verrà rafforzato tramite un incremento delle aliquote dell'agevolazione Nuova Sabatini, rispettivamente, pari a:

5% per le micro e piccole imprese;

3,575% per le medie imprese.

L'agevolazione è concessa nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento, è previsto in futuro un decreto Mise-Mef che disciplinerà le modalità attuative.

 

Fondi stanziati:

2019  € 10mln

Dal 2020 al 2023 € 15mln/anno

2014 € 10mln

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NORMATIVA

Art. 21.

Sostegno alla capitalizzazione

 

 

1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decre-

to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-

zioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì ricono-

sciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore

delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma

societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che

intendono realizzare un programma di investimento.

 

2. Le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto-

legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno

a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte

dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capi-

tale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corri-

spondenza delle scadenze del piano di ammortamento del

predetto finanziamento.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi

di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69

del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità mas-

sime previste dalla applicabile normativa comunitaria in

materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi cal-

colati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso

annuo del:

a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

 

4. Per la concessione del contributo di cui presente ar-

ticolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-

ma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata

per euro 10 milioni per l’anno 2019, per euro 15 milioni

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10

milioni per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività

della misura, le predette risorse sono trasferite al Mini-

stero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle

annualità previste.

 

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-

ze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e

le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3,

le caratteristiche del programma di investimento, le mo-

dalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitaliz-

zazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della

medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del

contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni

assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di

capitalizzazione.

 

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi

dell’articolo 50.