SINTESI
Il sostegno alla capitalizzazione delle imprese verrà rafforzato tramite un incremento delle aliquote dell'agevolazione Nuova Sabatini, rispettivamente, pari a:
5% per le micro e piccole imprese;
3,575% per le medie imprese.
L'agevolazione è concessa nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento, è previsto in futuro un decreto Mise-Mef che disciplinerà le modalità attuative.
Fondi stanziati:
2019 € 10mln
Dal 2020 al 2023 € 15mln/anno
2014 € 10mln
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NORMATIVA
Art. 21.
Sostegno alla capitalizzazione
1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decre-
to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì ricono-
sciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore
delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma
societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che
intendono realizzare un programma di investimento.
2. Le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto-
legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno
a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte
dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capi-
tale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corri-
spondenza delle scadenze del piano di ammortamento del
predetto finanziamento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi
di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69
del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità mas-
sime previste dalla applicabile normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi cal-
colati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso
annuo del:
a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
b) 3,575 per cento, per le medie imprese.
4. Per la concessione del contributo di cui presente ar-
ticolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata
per euro 10 milioni per l’anno 2019, per euro 15 milioni
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10
milioni per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività
della misura, le predette risorse sono trasferite al Mini-
stero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle
annualità previste.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e
le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3,
le caratteristiche del programma di investimento, le mo-
dalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitaliz-
zazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della
medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del
contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni
assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di
capitalizzazione.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi
dell’articolo 50.