4006 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per i dispositivi di sicurezza, manca il decreto attuativo

 

 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 17 marzo 2020, n. 70

Decreto legge|17 marzo 2020| n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [Decreto Cura Italia]

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020.

 

Art.64

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Testo in vigore dal 17 marzo 2020


1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

 

 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 8 aprile 2020, n. 94

Decreto legge|8 aprile 2020| n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.[Decreto liquidità imprese]

 

Capo IV Misure fiscali e contabili

Articolo 30

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Testo in vigore dal 9 aprile 2020

 

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

 

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RASSEGNA  STAMPA

 

 

Il Sole 25 Ore 6/5/2020

Un’altra norma si trova nel successivo articolo 64, in cui è presente un incentivo analogo allo scopo di sostenere, stavolta, le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio da Covid-19. Il beneficio fiscale questa volta riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, l’arte o la professione. Si tratta di un credito nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione di questa norma occorre aspettare, però, un decreto interministeriale dello Sviluppo economico e dell’Economia.

 

Italia Oggi 8/5/2020

Questa agevolazione prevede tra le spese ammissibili quelle per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;

- altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 

La modalità operativa, in questo caso, non è ancora definita, ma il tetto delle risorse fa presagire un altro bando a sportello, con nuova corsa da parte delle imprese, ma con la concreta possibilità di restare fuori.

 

NT+FISCO  7/5/2020

Sovrapposizione del credito d'imposta del 50% con il contributo a fondo perduto Impresa SIcura

La spesa non deve essere stata oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Il riferimento è chiaramente all’incentivo di cui all’articolo 64, dello stesso Cura Italia così come ampliato e modificato dall’articolo 30 del Dl 23/2020 (c.d. decreto Liquidità). Le due norma, invero, dispongono – con una sorta di sovrapposizione oggettiva – la concessione di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e tute. Nello stesso ambito di intervento delle due citate norma, infatti, rientra anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi, ma anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.