4005 - Regione Marche - DGR 350 del 16/3/2020 - Sospensione della decorrenza dei termini dei procedimenti amministrativi

DGR 350 DEL 16/3/2020

Oggetto:  L.R.  20/2001,  art.  4,  comma 1, lett. b). Direttiva generale  per  la gestione delle attività cofinanziate dal POR FSE 2014/20 e dal POR FESR 2014/20 in presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Delibera

In considerazione dell'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID 19, di autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della I.r. 20/2001, le strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse del POR FSE 2014/20 e del POR FESR 2014/20 ad adottare tutte le misure necessarie per l'avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi programmi; tali misure possono prevedere meccanismi di deroga rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro attuazione.

Di autorizzare l'Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR 2014/20 ad impartire le eventuali indicazioni operative necessarie al fine di garantire l'allineamento e la coerenza delle disposizioni emanate dalle strutture di attuazione con gli obiettivi dei fondi comunitari.

Di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto valgono per tutto il periodo di sospensione delle attività disposte con DPCM dell'l1 marzo 2020 e si intendono automaticamente rinnovate nel caso venga disposta una proroga o un rinnovo della stessa sospensione.

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratorie imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

Art.103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.