NORMATIVA
Il comma 7 del'art.3 del Reg. UE n.1407/2013 stabilisce quanto segue:
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure può beneficiare del presente regolamento.
PROBLEMATICA
Rimodulazione del programma o rinuncia agli altri contributi ?
Il Consiglio di stato, con la sentenza del 31/7/2019, ha rimesso la questione alla corte di giustizia dell'UE
ESEMPIO
Limite del de minimis: 200
Contributi in de minimis già concessi: 100 + 40 = 140
Contributi da concedere: 100 (Investimento di 200 * contributo 50%)
Il contributo di 100 non può essere concesso in quanto viene superato il de minimis: 100 + 140 = 240 maggiore del limite di 200
Ai sensi della normativa comunitaria sembra che l'ente concedente non può ridurre in modo autonomo il contributo dal 100 a 60
Per la aziende ci sono quindi due possibilità, che poi sono quelle prese in considerazione nella sentenza:
- restituire 40, una parte del contributo già erogato
- ridurre il contributo richiesto a 60, diminuendo quindi l'investimento a 120
LA CIRCOLARE DELLO STUDIO CON LA SENTENZA