3877 - Visura Deggendorf - Art. 15 decreto 31 Maggio 2017

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017

Art. 15

Verifiche relative agli aiuti illegali

oggetto di decisione di recupero

 

1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge

24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni,  ai  sensi  del

quale nessuno puo' beneficiare di aiuti se  rientra  tra  coloro  che

hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un

conto bloccato gli aiuti che lo  Stato  e'  tenuto  a  recuperare  in

esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che

dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili  con  il  mercato

interno,  il  Registro  nazionale  aiuti,   sulla   base   dei   dati

identificativi   del   soggetto   beneficiario   inseriti   per    la

registrazione dell'aiuto individuale, genera  la  Visura  Deggendorf.

Tale documento consente di  accertare  se  un  determinato  soggetto,

identificato tramite il codice fiscale, rientra  o  meno  nell'elenco

dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli  aiuti  oggetto   di

decisione di recupero della Commissione europea.

2. La Visura Deggendorf  e'  rilasciata  ai  fini  delle  verifiche

propedeutiche alla concessione degli aiuti di  Stato  e  degli  aiuti

SIEG  ai  sensi  dell'articolo  13  e  deve,  in  ogni  caso,  essere

effettuata  dal  Soggetto  concedente  nell'ambito  delle   attivita'

inerenti alle verifiche propedeutiche alla  erogazione  dei  predetti

aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito  web

del  registro.  Fatti  salvi  gli  aiuti  di  cui  all'articolo   10,

l'avvenuta   acquisizione   della   Visura   Deggendorf    ai    fini

dell'erogazione   deve   essere    espressamente    menzionata    nei

provvedimenti che dispongono l'erogazione di  aiuti  di  Stato  e  di

aiuti SIEG.

3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,  sono  resi

disponibili  gli  schemi  di  dettaglio  contenenti  le  informazioni

riportate nella Visura Deggendorf.

4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza

delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti  ai  sensi

del presente articolo rimane in capo  al  Soggetto  concedente  o  ai

soggetti di cui all'articolo 10, comma 2,  che  hanno  provveduto  ad

inserire le informazioni nel registro stesso.