DECRETO 31 maggio 2017, n. 115
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017
Art. 15
Verifiche relative agli aiuti illegali
oggetto di decisione di recupero
1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del
quale nessuno puo' beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che
dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato
interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati
identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la
registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf.
Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto,
identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco
dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione europea.
2. La Visura Deggendorf e' rilasciata ai fini delle verifiche
propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti
SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere
effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attivita'
inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti
aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web
del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10,
l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini
dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei
provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di
aiuti SIEG.
3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi
disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni
riportate nella Visura Deggendorf.
4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza
delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi
del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai
soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad
inserire le informazioni nel registro stesso.