2. Importi stanziati
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che, per l’anno 2019, sono state incrementate di ulteriori 60 milioni di euro. Come chiarito dall’ANPAL, la gestione e il riconoscimento dell’agevolazione avverrà nel limite della dotazione complessiva destinata a finanziare l’incentivo pari a 160 milioni di euro (cfr. l’articolo 2 del decreto direttoriale n. 581/2018).
Al riguardo, si precisa che 100 milioni di euro erano già stati stanziati per le assunzioni effettuate nel corso dell’annualità 2018.
3. Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante (per i quali trovano applicazione le precisazioni già fornite nella citata circolare n. 48/2018, paragrafo 5.1); l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, del decreto n. 3/2018).
Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso dell’anno 2018.
4. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 3/2018, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni datoriali oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall’Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all’assunzione[1].
Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato[2].
L’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 3, del decreto n. 581/2018).
Con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altri incentivi all’occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[3].
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati nella citata circolare n. 48/2018 al paragrafo 6.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 3/2018, di seguito riepilogate:
1) l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (relativamente alle modalità di calcolo dell’incremento, si rinvia al paragrafo 7.1 della circolare n. 48/2018);
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Si ribadisce sull’argomento che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.