Alcune norme infatti, prevedono espressamente che per fruire di alcune agevolazioni è necessario rispettare le soglie del de minimis (di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE, ossia sulla base del quale l’importo totale massimo degli aiuti di tal genere ottenuti da un’impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro), salvo che non si verifichi un incremento occupazionale netto: tale incremento è così una “deroga” al rispetto del de minimis – fermi tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge – che avviene se l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
3844 - De Minimis ed aiuti alle assunzioni (Commercialista telematico - 20/3/2019)
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