Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pubblica il documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”. L’intendimento del Consiglio nazionale è di fornire indicazioni di prassi operativa per soddisfare le richieste informative dell’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, il cui fine principale consiste nel garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti.
Specificamente, il contributo esamina le modalità con cui le imprese possono riportare “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente”.
L’elaborato si interessa, quindi, di tematiche quali la definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo della norma, l’identificazione dell’arco temporale di riferimento, il criterio di rilevazione dei “contributi”, la modalità di esposizione dell’informazione, i controlli “professionali” e le sanzioni.
La prospettiva è quella delle imprese beneficiarie per le quali il mancato assolvimento dell’obbligo comporterebbe “la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.
“L’orientamento del Consiglio – dichiara Raffaele Marcello, delegato all’area dei principi contabili e di valutazione – è quello di creare le condizioni per assolvere agli obblighi della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” in modo efficace e avendo come riferimento talune ragionate posizioni. A questo fine, sono esposte le principali problematiche rilevate e le risposte ad oggi ritenute plausibili, nella consapevolezza che talune posizioni espresse forniscono una “interpretazione”. Non c’è dubbio che alcune previsioni dovrebbero anche essere riviste per avere un miglior coordinamento normativo e una appropriata contestualizzazione delle informazioni richieste nell’ambito dell’informativa finanziaria”.
Il documento non si occupa del corretto trattamento contabile da riservare alle operazioni che interessano i principi contabili, essendo questo tema estraneo alla normativa in esame nonché già analizzato dai principi contabili nazionali. La disposizione prevede, infatti, un obbligo di informativa che si aggiunge a quanto già in precedenza prevista dalle disposizioni normative e dai citati principi contabili nazionali.