PRINCIPIO DI CASSA
Occorre, inoltre, rispettare il criterio contabile di cassa, per cui vanno pubblicate le somme effettivamente riscosse nell'anno solare precedente (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
LIMITE DI € 10.000,00
Pertanto, l'obbligo di informazione scatta qualora il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.Per quanto riguarda poi la disposizione che esclude l'obbligo di pubblicazione delle somme ricevute inferiori a 10.000,00 euro, al fine di evitare le informazioni non rilevanti, il Ministero precisa che detto limite deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.