3795 - Zona franca urbana sisma Centro Italia - 759 legge di bilancio 2019

 

APPROFONDIMENTO

 

Zona franca urbana sisma Centro Italia

Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) vengono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno del perimetro della Zfu entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto). Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni viene estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020

 

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

 

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 

 

759. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle

imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno

della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle

imprese che svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della

codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la

sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono

sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;

c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

« 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale

disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di

restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle

agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata

del bilancio dello Stato »;

d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i

periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a

valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle

imprese beneficiarie ».