3794 - Investimenti in start-up innovative, 218 della legge di bilancio 2019

APPROFONDIMENTO

 

Investimenti in start-up innovative

Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentano, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni

 

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

 

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 

218. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7

dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione

dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da

imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate,

per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che

l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre

anni.