Credito d’imposta formazione 4.0
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione
del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal
Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a
55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese
di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018.
79. Il credito d'imposta di cui al comma 78, fermo restando il
limite massimo annuale di 300.000 euro, e' attribuito nella misura
del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole
imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese.
Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
il credito d'imposta e' attribuito nel limite massimo annuale di
200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
80. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 78 e 79 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79 e' autorizzata la spesa di
250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e
delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito
d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.