Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste
Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e
della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al
fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di
rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a
tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili
secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta
differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto, per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura
del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti
acquisti.
74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' riconosciuto fino a
un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario,
nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli
anni 2020 e 2021.
75. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli
acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del
credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
76. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni
idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli
imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonche'
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.
77. E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti
risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma