LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
70. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
riguardante il credito d'imposta per investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata
al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;
b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite
dalle seguenti: « euro 10 milioni »;
c) al comma 6:
1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro
subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle
attivita' di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o
comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle
attivita' di ricerca e sviluppo »;
2) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
« c) contratti stipulati con universita', enti di ricerca e
organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attivita' di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti
stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di
start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di
PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, per il diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo
gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un
medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate
nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attivita' di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che
non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa
committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le
imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i
soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti
dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
« d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi
direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo anche
per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle
fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui
alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica
nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le
spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile
»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
« 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per
cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente
riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6
rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello
stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento
sulla parte residua »;
e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di
certificazione previsti dal comma 11 »;
f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del
registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di
cui al comma 3 »;
g) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica che illustri le finalita', i
contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo svolte
in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai
sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di
attivita' di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente
all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile
aziendale delle attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile
del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal
rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di ricerca siano
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e
rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le
attivita' di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi
formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;
h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale
dei conti o del professionista responsabile della revisione legale
dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del
soggetto incaricato ».
71. Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018,
ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui
effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2018.
72. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per
spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che
eseguono attivita' di ricerca e sviluppo per conto di imprese
residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea,
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del
calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza
esclusivamente le spese ammissibili relative alle attivita' di
ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture
situati nel territorio dello Stato italiano.