3790 - Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo - da 70 a 72 della legge di bilancio 2019

APPROFONDIMENTO

 

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

 

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 

70. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,

riguardante il credito d'imposta per investimenti in attivita' di

ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata

al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;

b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite

dalle seguenti: « euro 10 milioni »;

c) al comma 6:

1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro

subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle

attivita' di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o

comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle

attivita' di ricerca e sviluppo »;

2) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

« c) contratti stipulati con universita', enti di ricerca e

organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attivita' di

ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti

stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di

start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di

PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio

2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,

n. 33, per il diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e

sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi

i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo

dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo

gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un

medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le

persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o

diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai

sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917;

c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate

nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attivita' di

ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che

non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa

committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le

imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo

soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i

soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche

si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti

dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo

5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

« d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi

direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo anche

per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle

fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui

alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica

nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le

spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile

»;

d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

« 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per

cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente

riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6

rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello

stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento

sulla parte residua »;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di

certificazione previsti dal comma 11 »;

f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,

l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza

delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa

devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto

incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non

obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la

certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una

societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del

registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei

conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i

principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del

citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro

adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International

Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate

per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per

adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione

contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento

del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,

fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di

cui al comma 3 »;

g) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese

beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e

conservare una relazione tecnica che illustri le finalita', i

contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo svolte

in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai

sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di

attivita' di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente

all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile

aziendale delle attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile

del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal

rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di ricerca siano

commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e

rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le

attivita' di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi

formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;

h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale

dei conti o del professionista responsabile della revisione legale

dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del

soggetto incaricato ».

71. Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018,

ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui

effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,

decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31

dicembre 2018.

72. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre

2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per

spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che

eseguono attivita' di ricerca e sviluppo per conto di imprese

residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea,

negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo

ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro

delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del

calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza

esclusivamente le spese ammissibili relative alle attivita' di

ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture

situati nel territorio dello Stato italiano.