Tassazione agevolata utili reinvestiti
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali)
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
28. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle
societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere assoggettato
all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta
di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del
periodo d'imposta precedente a quello per il quale e' presentata la
dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali,
accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei
limiti dell'importo corrispondente alla somma:
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali
nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato o indeterminato.
29. Ai fini del comma 28:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve
formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi
dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto
delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi
titolo, ai soci o partecipanti;
b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi
impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere
sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di
impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a
strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli
investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma
1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti e'
determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni
strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma
dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente
riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di
quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di
ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte
nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente
riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di
quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative
quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018;
c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo
d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la
maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive
localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi
l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali rispetto al numero
dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite
dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile
nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento e' considerato,
limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo
d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello
Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, la base occupazionale e' individuata con riferimento al
personale dipendente impiegato nell'attivita' commerciale e il
beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori
utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori
impiegati anche nell'esercizio di attivita' istituzionale si
considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale
di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione
del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attivita'
commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi relativi all'attivita' commerciale e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti
che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1°
ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante
ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da
privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al
numero dei lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa
sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota
ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unita'
lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale sono computati nella base occupazionale in misura
proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste
dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di societa'
cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
30. Ai fini dei commi 28 e 29, per ciascun periodo d'imposta,
alternativamente:
a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo
corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e
del costo del personale di cui al comma 28 che eccede l'ammontare del
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento,
rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo
corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e
del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;
b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28
che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in
beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma
28 e' computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui
al comma 28 dell'esercizio successivo;
c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli
investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al
comma 28 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo
stesso comma 28 e' computata in aumento dell'importo corrispondente
alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del
personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo.
31. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli
da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta
l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi
da 28 a 30 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al
consolidato, e' utilizzato dalla societa' o ente controllante, ai
fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del
reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo
determinato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui
agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
32. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi
dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta,
determinato dalla societa' partecipata ai sensi dei commi da 28 a 30
del presente articolo, e' attribuito a ciascun socio in misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota
attribuita non utilizzata dal socio e' computata in aumento
dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 28
a 30.
33. Le disposizioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di
contabilita' ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di
contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano a
condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217,
secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito
prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di
esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle
persone fisiche e' determinata applicando alla quota parte del
reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di
cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
ridotte di nove punti percentuali a partire da quella piu' elevata.
34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.