3788 - Tassazione agevolata utili reinvestiti - da 28 a 34 legge di bilancio 2019

 

APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO

Tassazione agevolata utili reinvestiti

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali)

 

 

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

 

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 

 

28. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle

societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere assoggettato

all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta

di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del

periodo d'imposta precedente a quello per il quale e' presentata la

dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali,

accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei

limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali

nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di

lavoro a tempo determinato o indeterminato.

29. Ai fini del comma 28:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve

formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi

dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi

di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad

esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto

delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi

titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi

impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere

sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di

impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi,

anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a

strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli

investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma

1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti e'

determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni

strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma

dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente

riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di

quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di

ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte

nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente

riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di

quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative

quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2018;

c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo

d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la

maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive

localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi

l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti

impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali rispetto al numero

dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite

dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile

nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri

9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta

in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento e' considerato,

limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo

d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello

Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in

societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo

stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73,

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, la base occupazionale e' individuata con riferimento al

personale dipendente impiegato nell'attivita' commerciale e il

beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori

utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori

impiegati anche nell'esercizio di attivita' istituzionale si

considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale

di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione

del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attivita'

commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei

ricavi e degli altri proventi relativi all'attivita' commerciale e

l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti

che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1°

ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce

incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante

ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da

privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al

numero dei lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa

sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota

ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unita'

lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni

dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia

di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti

disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo

parziale sono computati nella base occupazionale in misura

proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste

dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di societa'

cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

30. Ai fini dei commi 28 e 29, per ciascun periodo d'imposta,

alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo

corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e

del costo del personale di cui al comma 28 che eccede l'ammontare del

reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento,

rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo

corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e

del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28

che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in

beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma

28 e' computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui

al comma 28 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli

investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al

comma 28 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo

stesso comma 28 e' computata in aumento dell'importo corrispondente

alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del

personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo.

31. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma

1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli

da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta

l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi

da 28 a 30 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al

consolidato, e' utilizzato dalla societa' o ente controllante, ai

fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del

reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le

disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo

determinato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,

comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui

agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

32. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi

dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta,

determinato dalla societa' partecipata ai sensi dei commi da 28 a 30

del presente articolo, e' attribuito a ciascun socio in misura

proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota

attribuita non utilizzata dal socio e' computata in aumento

dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio

successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 28

a 30.

33. Le disposizioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito

d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa'

in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di

contabilita' ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di

contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano a

condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217,

secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito

prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di

esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle

persone fisiche e' determinata applicando alla quota parte del

reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di

cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

ridotte di nove punti percentuali a partire da quella piu' elevata.

34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili

con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che

prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.