3744 - Bonus Pubblicità: l'agenzia delle entrata conferma che non è possibile presentare domanda con media zero (interpello 38 del 18/10/2018)

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OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212 Revoca fruizione credito

d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali Articolo 57 bis decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

 

In altri termini, come sostenuto anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva con parere n. 01255/2018 emesso

in data 11 maggio 2018, ciò che difetta nel caso in esame è proprio il presupposto dell’investimento “incrementale”

posto ineludibilmente dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale di cui si discute.

Pertanto, in mancanza di dati storici di confronto, appare non appropriato considerare meritevole di agevolazione

l’investimento nel suo complesso con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2017.

Tuttavia, il soggetto istante potrà beneficiare del credito d’imposta per le spese eventualmente

sostenute nell’anno 2018, qualora rispondenti ai requisiti di agevolabilità  richiesti dalla norma, a condizione

che risulti rispettata la condizione relativa all’incremento dell’investimento compiuto di cui al citato articolo 57-bis.