L'identikit dei bonus detta le linee in bilancio
Fonte: Il Sole 24 Ore - 20 febbraio 2012
A CURA DI
Stefano Poggi Longostrevi
Antonio Tomassini
Contributi pubblici alle imprese al test di bilancio. Per stabilire il trattamento dei contributi erogati in base a disposizioni legislative dallo Stato, dall'Unione europea o da enti pubblici territoriali (Regioni, Province o Comuni), occorre verificarne la natura. Dalla natura del contributo, infatti, che può qualificarsi in conto esercizio, in conto capitale, in conto impianti o misto, derivano conseguenze sia civilistiche che fiscali. La verifica della natura del contributo va svolta in base alla legge istitutiva e tenendo in considerazione il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nominalistica (si veda la risoluzione 2 del 2010).
Le tipologie
I contributi pubblici in conto esercizio sono quelli erogati con lo scopo di ridurre i costi dell'impresa o di integrare i ricavi della gestione caratteristica o accessori alla stessa. Vanno imputati integralmente a conto economico (Oic n. 12) tra gli altri ricavi e proventi della voce A.5. L'indicazione separata implica che i relativi importi non possano essere dedotti dal costo sostenuto ma vadano aggiunti ai ricavi.
I contributi in conto esercizio a copertura di interessi su finanziamenti vanno invece classificati nella parte finanziaria del conto economico in diminuzione degli interessi passivi. Si considerano contributi in conto esercizio anche quelli erogati a fronte di canoni di leasing, perché configurati in modo unitario (Risoluzione 56/E del 2004). Per chi adotta i principi contabili internazionali, lo Ias 20 prevede, per i contributi in conto esercizio, la registrazione a conto economico come altri ricavi, oppure anche in diretta riduzione dei costi a cui si riferiscono.
I contributi sono invece «in conto capitale» o a fondo perduto se finalizzati all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa e al potenziamento del suo apparato produttivo. Rientrano fra i contributi in conto capitale le sovvenzioni per cui le normative di concessione non indicano specificamente la finalità dell'erogazione, con esclusione di quelle in conto esercizio. I contributi in conto capitale vanno imputati a conto economico non essendo più ammessa l'iscrizione in una riserva di patrimonio netto (Oic 16 e Ias 20). Il documento interpretativo 1 dell'Oic 12 precisa che i contributi in conto capitale sono contabilizzati fra i proventi straordinari del conto economico.
Se i contributi in conto capitale sono direttamente commisurati al costo di acquisto o realizzazione di beni strumentali (contributi «in conto impianti») si imputano a conto economico con la tecnica dei risconti in base alla vita utile del cespite, mentre l'ammortamento si calcola sul valore lordo del bene. In alternativa, l'impresa può scegliere di contabilizzare il contributo a diretta riduzione del costo del cespite e calcolare quindi l'ammortamento sul valore del bene al netto del contributo, modalità alternativa di contabilizzazione prevista sia dall'Oic che dallo Ias 20. Se il processo di ammortamento dei beni è iniziato in un esercizio precedente a quello in cui il contributo è deliberato, le quote di contributo riferibili agli esercizi precedenti costituiscono una sopravvenienza attiva (si veda la norma di comportamento Aidc n. 155).
I contributi possono anche essere a destinazione multipla («contributi misti»), perché concessi in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, sia spese correnti di vario genere (come consulenze, indagini di mercato, studi di fattibilità). In questa ipotesi, se sono determinati in proporzione anche percentuale rispetto alle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri oggettivi, vanno suddivisi tra le varie tipologie e quindi la parte di contributi in conto impianti va ripartita in base alla vita utile del cespite (Risoluzione 8 del 2000). In caso contrario, i contributi misti vanno imputati integralmente al conto economico dell'esercizio come contributi in conto capitale (Cassazione 781/2011).
Iscrizione per competenza
In sede di bilancio, le imprese devono iscrivere i contributi pubblici con il criterio di competenza, e quindi nel momento in cui esiste la ragionevole certezza del diritto a percepire il contributo in base al provvedimento o alla delibera dell'ente erogatore.
È necessario, inoltre, verificare se la concessione del contributo sia sottoposta a eventuale condizione risolutiva o sospensiva. Nel primo caso, il diritto al contributo matura già con il provvedimento di concessione, pur essendo previsto a carico dell'impresa beneficiaria un successivo obbligo di fare, la cui eventuale inottemperanza comporta la necessità di restituire il contributo. In questa ipotesi, il contributo va contabilizzato per competenza nell'esercizio in cui è concesso, determinandosi successivamente una sopravvenienza passiva in caso di obbligo di restituzione. Se invece, il diritto alla sovvenzione prevede una condizione sospensiva, l'iscrizione in bilancio per competenza del contributo deve essere differita al momento in cui l'ente erogatore verifica la sussistenza di tutti i requisiti per l'erogazione (si veda la circolare 73 del 1994, paragrafo 3.18).