Articolo 6 (Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)
1.L’iper ammortamento di cui all’articolo 1 comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
2.Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.