(2692) Guida Durc: istruzioni per l'uso (www.pmi.it - 14/02/2012)

 

Fonte: www.pmi.it

 

Guida DURC: istruzioni per l’uso

Le risposte ai dubbi dei lettori di PMI.it sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Roberto Pascale - 14 febbraio 2012
 
 

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) lascia ancora una notevole alea di dubbio sul chi debba richiederlo, quando, e con quali conseguenze in caso di mancata esibizione, soprattutto e nei rapporti con le stazioni appaltanti. Ma andiamo per gradi.

Richiesta DURC: nuove regole 2012

Anzitutto, al di là del D.M. 24/10/2007 (modalità di rilascio, contenuti analitici del DURC, tipologie di irregolarità previdenziale e condizioni non ostative al rilascio), bisogna prestare attenzione alle ultime novità: l’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 semplifica la richiesta DURC, perchè vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere alle aziende certificati o informazioni già in possesso di altre PA.
In pratica, dal 13 febbraio 2012 la richiesta del
DURC non può più essere avanzata da ditte appaltatrici o subappaltatrici ma solo da Stazioni Appaltanti pubbliche o Amministrazioni procedenti. Tuttavia,  non è possibile presentare autocertificazione, essendo il DURC un documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese e che quindi deve essere comprovata da Enti tecnici.

 

Contenuti del DURC

I contenuti del documento restano quelli: denominazione/ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro, attestazione della avvenuta iscrizione agli istituiti previdenziali e (ove previsto) alle casse edili, dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione della scopertura, data della verifica di regolarità contributiva, data di rilascio del documento e nominativo del responsabile del procedimento di rilascio.

Obbligo DURC: i soggetti

Vediamo piuttosto chi deve richiedere obbligatoriamente il DURC: la regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre è richiesto a datori di lavoro e lavoratori autonomi nei seguenti casi:

  • Appalti di opere, servizi o fornire pubbliche;
  • Lavori privati in edilizia con obbligo DIA (denuncia inizio attività) o PAC (permesso a costruire) o soggetti a rilascio di concessione;
  • Agevolazioni contributive;
  • Agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • Rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA).

Obbligo DURC: i casi

La richiesta del DURC è obbligatoria sia quando si tratta di opere edili, sia di servizi (pulizie, assistenza, servizi professionali), sia di beni mobili o immobili (arredi, attrezzature per ufficio, veicoli, etc.). La stessa cosa accade quando si opera su cantieri mobili e temporanei (anche itineranti, tipo spettacoli di piazza e simili).

Dunque il DURC è necessario: negli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) come requisito per poter partecipare alla gara, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali; nei lavori privati dell’edilizia soggetti al rilascio di concessione edilizia ovvero a denuncia inizio attività (DIA) o permesso a costruire (PAC); per la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Richiesta e rilascio DURC

Al rilascio DURC sono autorizzati INPS, INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalla casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro.

La richiesta DURC avviene tramite modulistica unificata predisposta da istituti previdenziali, casse edili ed enti bilaterali. Richiesta e rilascio avvengono attraverso strumenti informatici (Sportello Unico Previdenziale).

Il DURC viene rilasciato dagli istituiti previdenziale entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Oltre tale termine senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il silenzio assenso.

Il DURC stampato in duplice originale (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata con A/R o posta elettronica certificata per gli enti che hanno già attivato tale modalità.

Chiarito questo primo importantissimo punto, veniamo ai tanti equivoci che sono nati e che continuano a caratterizzare il burrascoso rapporto tra piccoli imprenditori e, soprattutto, la Pubblica Amministrazione.

Ditte individuali senza dipendenti

Le piccole imprese, per lo più commerciali, che sono composte da singolo titolare senza alcun dipendente ricevono parimenti richiesta dall’ente pubblico di esibizione del DURC come vincolo al pagamento della fornitura. Non avendo rapporti di lavoro dipendente, l’imprenditore resta di sasso e, quando si rivolge a INPS e INAIL, apprende che non può essere rilasciata alcuna documentazione in quanto manca il presupposto giuridico (ovvero la presenza di lavoratori dipendenti)!

Come regolarsi? Abbiamo interpellato la direzione provinciale dei due principali enti coinvolti (INPS e INAIL) ricevendo in entrambi i casi la medesima risposta: «il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli competono come ditta individuale), può richiedere una attestazione da cui si evinca che non ha in carico personale dipendente e, di conseguenza, l’ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere alla liquidazione di quanto dovuto».