CANONI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI E PER IL NOLEGGIO
2.4 Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a (miglioramento dell’efficienza aziendale), lettera b (modernizzazione dell'organizzazione del lavoro) e lettera c (sviluppo di soluzioni di e-commerce) del decreto 23 settembre 2014, sono ammissibili le spese per i canoni relativi a servizi informatici (per es. i canoni di abbonamento per il cloud storage) o per il noleggio di attrezzature informatiche?
No, con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto 23 settembre 2014 sono ammissibili esclusivamente le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla realizzazione dei progetti.
DURATA DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE
2.5 Sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d'uso dei software?
Si, fermo restando l’osservanza da parte dell’impresa beneficiaria dell’obbligo previsto all’articolo 8, comma, 2, lettera e), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. In particolare, nel caso di acquisto di soluzioni software, sono ammissibili i soli costi relativi all’acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d’uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali dell’impresa beneficiaria. Sono invece esclusi dalle agevolazioni i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l’utilizzo dei software (ad esempio per soluzioni Software as a Service - SaaS o relativi all’assistenza/aggiornamento dei programmi) non comportano l’acquisto del software da parte dell’impresa.
VARIANTI
2.8 L’impresa può rendicontare spese diverse rispetto a quanto indicato nella domanda di agevolazioni presentata a valere sul decreto 23 settembre 2014?
In fase di domanda di agevolazioni l’impresa è tenuta ad indicare esclusivamente, per ogni ambito di intervento tra quelli previsti all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014, la tipologia di bene e/o servizio previsto (software, hardware, servizi di consulenza, opere infrastrutturali e tecniche e servizi di formazione) e il relativo importo.
In fase di erogazione, l’impresa assegnataria del Voucher può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda, fermo restando che le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto del 23 settembre 2014 e nel decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AZIENDALE
2.11 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.
Per quanto riguarda, specificamente, le componenti hardware e software, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, possono ritenersi ammissibili tutte le strumentazione tecniche e informatiche basate su tecnologie digitali che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell’efficienza aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono ritenersi ammissibili i computer e le relative periferiche (monitor, stampanti, plotter ecc) e i devices utilizzati per uso esclusivo aziendale (tablet, smartphone, ecc).
Sono, inoltre, ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo, in tale caso, fermo restando l’ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l’indicazione della componente di costo relativa al software.
E-COMMERCE
2.12 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
In tale ambito, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l’hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.
DURATA DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE
2.13 Quale deve essere il periodo di durata delle licenze d’uso dei software?
Al fine di consentire il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8, comma, 2, lettera e), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, le licenze d’uso devono prevedere una durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all’erogazione del voucher. Rimane ferma la possibilità per l’impresa beneficiaria di sostituire nel corso di detto periodo il software qualora lo stesso risulti obsoleto. In tale ipotesi, l’impresa deve comunque tenere a disposizione la documentazione di spesa degli acquisti effettuati in sostituzione.
SPESE ESCLUSE
2.14 In generale quali sono le spese che non possono essere agevolate ai sensi del decreto 23 settembre 2014? L’IVA, ad esempio, rientra le spese escluse?
Ferme restando tutte le altre limitazioni relative all’ammissibilità delle spese previste dal decreto 23 settembre 2014 e dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017, sono sempre escluse dalle agevolazioni le spese relative a (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal decreto 23 settembre 2014;
- beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d'uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso;
- soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;
- servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell'impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;
- canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service - SaaS;
- canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
- beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
- commesse interne all’azienda;
- materiali di consumo;
- imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA;
- canoni di leasing.
SITI WEB
2.15 Lo sviluppo di siti web è una tipologia di spesa ammissibile solo nell’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014?
I servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo di siti web possono riguardare anche ambiti di attività diversi rispetto a quello individuato all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014 a condizione che detta spesa sia riferita ad un progetto che consenta il raggiungimento delle finalità previste dallo stesso decreto 23 settembre 2014.
ACQUISTI TRAMITE INTERNET
2.16 E’ possibile acquistare i beni e/o i servizi oggetto delle agevolazioni su siti internet specializzati che consentono il pagamento delle spese con modalità diverse da quanto previsto all’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 (per es. attraverso l’utilizzo di carte di credito aziendali)?
No, come specificato nella FAQ 2.7 l’impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare i pagamenti delle spese esclusivamente attraverso il conto corrente utilizzato per la rendicontazione del progetto. In ogni caso, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”.