2.11 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.
Per quanto riguarda, specificamente, le componenti hardware e software, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, possono ritenersi ammissibili tutte le strumentazione tecniche e informatiche basate su tecnologie digitali che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell’efficienza aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono ritenersi ammissibili i computer e le relative periferiche (monitor, stampanti, plotter ecc) e i devices utilizzati per uso esclusivo aziendale (tablet, smartphone, ecc).
Sono, inoltre, ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo, in tale caso, fermo restando l’ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l’indicazione della componente di costo relativa al software.
2.12 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
In tale ambito, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l’hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.