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Testo del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
Art, 7-bis
1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' inserito
il seguente:
«Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al
fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore
turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli
allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei
mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato
annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa
di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei
contributi provvedono i vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 29 dicembre 2014, n. 190». ))
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DECRETO 11 agosto 2017