3535 - Regione Marche - Manifattura e Lavoro 4.0 - Acconto e fattura pro-forma (Faq)

 

D. La problematica che diverse imprese si trovano ad affrontare è che per usufruire delle agevolazioni dell’iperammortamento hanno provveduto a ordinare e a versare un acconto per i macchinari. In tal caso, a causa della normativa fiscale, le aziende al momento del pagamento di un acconto sono costrette ad emettere fattura per tale importo anche se l’acquisto non è ancora definitivo. La fattura definitiva sarà invece emessa solo a seguito della consegna e del collaudo del macchinario che certifica il momento di effettivo acquisto dello stesso. Chiediamo che tale situazione sia ammessa al bando, purché ovviamente la consegna e quindi la fatturazione definitiva avvenga dopo la presentazione della domanda. Ciò sarebbe anche giustificato dal fatto che spesso le aziende versano un acconto per confermare l’acquisto di un macchinario che in alcuni casi va ultimato e personalizzato e quindi l’acconto serve per impegnarsi nei confronti del fornitore del macchinario. R. Si specifica che quanto illustrato nel quesito risulta ammissibile solo nel caso in cui le fatture, che le aziende al momento del pagamento di un acconto sono obbligate ad emettere per pari importo (anche se l’acquisto non è ancora definitivo), siano fatture pro-forma, cioè siano dei documenti assimilabili alle fatture ma sprovviste di valore fiscale. Le fatture pro-forma dovranno riportare la seguente dicitura “Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DpR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DpR 633/72).” A seguito della consegna e del collaudo del macchinario, che certifica il momento di effettivo acquisto dello stesso, le aziende emetteranno la fattura definitiva, purché ovviamente la consegna e quindi la fatturazione definitiva avvenga dopo la presentazione della domanda

 

R. Si specifica che quanto illustrato nel quesito risulta ammissibile solo nel caso in cui le fatture, che le aziende al momento del pagamento di un acconto sono obbligate ad emettere per pari importo (anche se l’acquisto non è ancora definitivo), siano fatture pro-forma, cioè siano dei documenti assimilabili alle fatture ma sprovviste di valore fiscale. Le fatture pro-forma dovranno riportare la seguente dicitura “Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DpR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DpR 633/72).” A seguito della consegna e del collaudo del macchinario, che certifica il momento di effettivo acquisto dello stesso, le aziende emetteranno la fattura definitiva, purché ovviamente la consegna e quindi la fatturazione definitiva avvenga dopo la presentazione della domanda