DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166) (GU Serie Generale n.242 del 16-10-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2017
Art. 4
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di
audiovisivo
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti
dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno
2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e' da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro
sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1
per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione
nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016,
n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la
lettera e) e' soppressa.