Agenzia delle Entrate - circolare 4 del 30/3/2017
OGGETTO: Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d.
“super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper
ammortamento”
5.4 Modalità di fruizione
Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si
precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti,
indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi
In merito alla cumulabilità del beneficio in esame con altre misure di favore,
si ricorda che la maggiorazione del 40 per cento, in quanto misura generale, deve
ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre
misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.
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Una interpretazione opposta era contenuta nella circolare 23 del 26/5/2016 relativa
al super ammortamento.
Al riguardo, il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali
contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione,
con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.