Circolare nr.23/E del 26 maggio 2016
OGGETTO: Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 - Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei
beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super ammortamento”)
Il comma 91, altresì, prevede espressamente che la maggiorazione in
questione riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi”.
Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a
qualunque titolo già utilizzati.
Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell’agevolazione in esame in
capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato
esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo
utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al
bene il requisito della novità (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, circolare n.
44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015).
Al riguardo siprecisa che non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente
abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come
ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche
per motivi dimostrativi.
Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano
concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in
relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia
prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in
economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso
che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che
il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.