TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24
aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,
n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.». (17A04320)
(GU n.144 del 23-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)
Vigente al: 23-6-2017
Art. 57-bis
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su
quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova
costituzione
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24
aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,
n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.». (17A04320)
(GU n.144 del 23-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)
Vigente al: 23-6-2017
Art. 57-bis
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su
quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova
costituzione
1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori
autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi
almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento
del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start
up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai
sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i
criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al
beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli
eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con
lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi
dell'identita' femminile e idonei a promuovere la piu' ampia
fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore
diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato
annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando
per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova
costituzione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede
mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa,
stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016;
con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio
di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse
a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo
economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da
assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle
risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1,
comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della
quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.