DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Da <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg>
Art. 46
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e
dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a
far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca
urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al
25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta
precedenti a quello in cui si e' verificato l'evento, possono
beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione
netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati Comuni,
delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del
valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita'
economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro
il 31 dicembre 2017.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e per quello successivo.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui
all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la
sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al
31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata
la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni
di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019,
che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.