3478 - Sisma, l'indennità di € 5.000,00 è in de minimis

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16G00205) (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).

 

Da <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/18/16G00205/sg>

 

 

Art. 45

Sostegno al reddito dei lavoratori

4. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino  esclusivamente  o,
nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in  uno  dei
Comuni di cui all'allegato 1 e' riconosciuta, per  l'anno  2016,  nel
limite di 30 milioni di euro, per il medesimo  anno,  una  indennita'
una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea  e
nazionale in materia di aiuti di stato
. All'onere di cui al  presente
comma, pari a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22,  come  incrementata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma  387,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Modulistica

  • Così come previsto dal comma 4, dell’art. 45 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni , dalla legge n. 229/2016, Il richiedente, dichiara che l’indennità “una-tantum” viene richiesta nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato  (regime “de minimis)