TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189
Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.". (16A08716) (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2016)
Art. 19
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli
eventi sismici del 2016
1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali
ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno
subito danni in conseguenza degli eventi sismici (( di cui
all'articolo 1 )), l'intervento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri
interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di
2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale
massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di
ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di
controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per
cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 20
Sostegno alle imprese danneggiate
dagli eventi sismici del 2016
1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse
del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata
alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto
interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei
territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni
per effetto degli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )). Sono
comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede
principale non e' ubicata nei territori (( dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 )), ma i cui fondi siano situati in tali territori. I
criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione
dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.
2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto
produttivo (( dell'area colpita dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1 )), le risorse di cui al comma 1, possono essere
utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i
criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle
agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il
provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive
disponibilita' in relazione all'onere per i contributi in conto
interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente
comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma
5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato.
Art. 21
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,
agroalimentari e zootecniche
Art. 22
Promozione turistica
1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al
fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori
colpiti dagli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )), predispone
in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi
territori.
2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle
risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT -
Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di
euro per l'anno 2017.
Art. 23
Contributi INAIL per la messa in sicurezza
di immobili produttivi
1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita'
economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori
dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro
destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al
comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
Art. 24
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone
colpite dagli eventi sismici
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita'
economiche gia' presenti nei territori dei Comuni (( di cui
all'articolo 1 )), sono concessi a micro, piccole e medie imprese,
danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti
agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli
investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono
rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e
nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1,
nei settori della trasformazione di prodotti agricoli,
dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del
commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie
imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento
per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti
sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per
l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine
utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita'
speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato
Art. 25
Rilancio del sistema produttivo
1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1,
percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi
investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la
realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti,
ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si
prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui
al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,
provvede a riconoscere i Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 ))
quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.