AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n.119/E del 23/12/2016
OGGETTO: Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
Le prove ed i test di laboratorio sono agevolabili al 50%
Per quanto riguarda invece la corretta classificazione dei relativi costi, si ritiene - condividendo l’orientamento espresso dal MiSE - che i medesimi “siano assimilabili alle esternalizzazioni ‘extra muros’ di cui all’articolo 3, c. 6, lett. c), del citato decreto-legge”, ovvero alle attività di ricerca commissionate a terzi per le quali spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.