2.5 SPESE AMMISSIBILI REGOLAMENTO DI ESENZIONE N. 651/2014
In ragione di quanto previsto dall’art. 2, punto 29, del regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento
GBER), che aggiorna la definizione di “attivi materiali” con riferimento alle categorie di beni
ammissibili nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, si evidenzia che le
imprese che operano in tale settore possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni
finanziarie previste dal decreto. Al fine di adeguare le relative disposizioni operative, al punto 6.1
della circolare n. 4567/2014 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente “Le imprese che
operano nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo possono accedere alle
agevolazioni finanziarie previste dal decreto per l’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto”.
(3284) Legge Sabatini - Agevolabile l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto da parte delle imprese che operano nel settore del trasporto (Circolare Ministeriale del 23/2/2015)
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