(3274) Il nuovo credito di imposta per ricerca e sviluppo previsto dalla legge di stabilità 2015

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) 
(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)
Art. 1. 

35. L'articolo 3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  3.  -  (Credito  d'imposta  per  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo). -- 1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime
contabile adottato,  che  effettuano  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al  31
dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media  dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti
a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
    2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi  d'imposta,
la media degli investimenti in attivita' di  ricerca  e  sviluppo  da
considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata  sul
minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 
    3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto,  fino
ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro  5  milioni  per  ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. 
    4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
    5.  Non  si  considerano  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  le
modifiche ordinarie o  periodiche  apportate  a  prodotti,  linee  di
produzione, processi di  fabbricazione,  servizi  esistenti  e  altre
operazioni  in  corso,  anche  quando  tali  modifiche  rappresentino
miglioramenti. 
    6. Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta  sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale altamente qualificato impiegato nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso  di  un  titolo  di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di  dottorato  presso
una universita' italiana o  estera,  ovvero  in  possesso  di  laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo  la
classificazione UNESCO Isced (International  Standard  Classification
of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c)  spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con
universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre
imprese comprese le start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a
un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di
prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche
acquisite da fonti esterne. 
    7. Per le spese relative alle lettere a) e  c)  del  comma  6  il
credito  d'imposta  spetta  nella  misura  del  50  per  cento  delle
medesime. 
    8. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del  reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. 
    9. Al credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
    10. Qualora, a  seguito  dei  controlli,  si  accerti  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
    11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,
n. 39. Tale certificazione  deve  essere  allegata  al  bilancio.  Le
imprese non soggette a revisione legale  dei  conti  e  prive  di  un
collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione  di
un revisore legale dei conti o di una societa'  di  revisione  legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di  cui  all'articolo  6
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei
conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione,
quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of
Accountants  (IFAC).  Le   spese   sostenute   per   l'attivita'   di
certificazione contabile da parte  delle  imprese  di  cui  al  terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000.  Le
imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi  previsti
dal presente comma. 
    12.  Nei  confronti  del  revisore  legale  dei   conti   o   del
professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti  che
incorre in colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11  si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura
civile. 
    13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla  data  del  31
dicembre  2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito
d'imposta previsto dal presente articolo. 
    14. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono  adottate  le
disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita'  di  restituzione  del
credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente. 
    15. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».