Compenso con preventivo, sparisce l’obbligatorietà
Nel testo di DL «liberalizzazioni» pubblicato in Gazzetta, il compenso con preventivo, anche in forma scritta, è previsto solo su richiesta del cliente
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Fra le novità più rilevanti inserite per le professioni nel DL 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto “liberalizzazioni”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, nel S.O. n. 18, vi è quello relativo alle tariffe e al compenso.
Nello specifico, l’art. 9 comma 3 del DL 1/2012, nell’ambito delle disposizioni sulle professioni regolamentate, conferma, rispetto alla bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio 2012, che il compenso per le prestazioni professionali va pattuito già al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Vanno resi noti al cliente anche il grado di complessità dell’incarico, con l’indicazione di tutte le informazioni utili relativamente agli oneri ipotizzabili. Tale valutazione deve coprire tutto il rapporto professionale, quindi dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. Per le singole prestazioni, vanno indicate tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il preventivo sul compenso, anche in forma scritta, va però reso al cliente solo se richiesto.
Ulteriore elemento oggetto di informativa è, poi, quello relativo ai dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
L’inadempimento del professionista costituisce illecito disciplinare.
Inoltre, al secondo comma dell’articolo citato, è stabilito che sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, salvo nell’ipotesi di liquidazione giudiziale, nel qual caso il compenso del professionista viene determinato dal giudice con riguardo a parametri stabiliti con specifico decreto del Ministero vigilante.
Viene aggiunto, tuttavia, che l’uso dei “parametri” (si presume quelli stabiliti con decreto) nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese determina la nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso (ex art. 36 del DLgs. 6 settembre 2005 n. 206 – Codice del consumo).
Infine, si segnala l’abrogazione, ai fini di coordinamento, dell’art. 3, comma 5 lett. d), del DL 138/2011, sulla determinazione del compenso spettante al professionista.
Alla luce della normativa soprarichiamata, innanzitutto, viene confermata la sua applicazione solo con riferimento alle “professioni regolamentate”.
Scompaiono invece dal testo – rispetto alla versione del decreto approvata dal Consiglio dei Ministri – una serie di riferimenti letterali, quali la pattuizione “per iscritto” della determinazione del compenso, l’obbligo di fornire al cliente un “preventivo scritto”, il carattere “onnicomprensivo” del compenso stesso.
Quanto al primo punto, dalla lettera della norma, che appunto elimina il riferimento espresso alla pattuizione del consenso reso “per iscritto”, se ne potrebbe forse anche desumere la possibilità di un accordo fra le parti non specificatamente scritto. Se ne rileva comunque l’opportunità, quantomeno a scopo probatorio, in caso di successiva contestazione e in considerazione dell’obbligo di indicare in modo analitico il “dettaglio” del compenso fatto per voci di costo, per singole prestazioni.
Quanto al secondo punto, l’art. 9, comma 3, ora sembra richiedere soltanto la predeterminazione del compenso ante conferimento dell’incarico nel profilo del “preventivo” se richiesto dal cliente. Cliente che potrà poi, se vuole, sollecitare specificatamente il professionista per la forma scritta del preventivo stesso.
Non vi sono dubbi che, anche laddove non si propendesse per la forma scritta per la fissazione del compenso e anche senza più preventivo obbligatorio, si tratta nella sostanza di un obbligo che in generale intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista. Si richiede, insomma, più comunicazione fra cliente e professionista sui costi della prestazione afferenti a una serie di elementi: complessità dell’incarico, oneri ipotizzabili durante il rapporto professionale, importanza dell’opera. È vero, la misura del compenso non deve essere più, letteralmente, “onnicomprensiva” – e qui si arriva al terzo punto – ma comunque si richiede la sua analiticità, dovendo fare riferimento a tutte le voci di costo (spese, onorari e contributi) per le singole prestazioni. Da questo punto di vista, allora, rimane un obbligo estremamente complesso in capo al professionista, soprattutto – così come già osservato in un precedente intervento (si veda “Compensi con obbligo di preventivo scritto” dello scorso 24 gennaio) – con riferimento alle prestazioni di carattere continuativo.