REVOCA/RINUNCIA
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12.1 E’ possibile rinunciare al finanziamento e contributo e con quali modalità? Eventualmente è possibile rinunciare solamente al contribuito? Queste casistiche quali conseguenze comportano?
E’ possibile rinunciare al finanziamento e contributo con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo:
- nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia esclusivamente alla banca/intermediario finanziario, che a sua volta, dovrà comunicare al Ministero l’avvenuta rinuncia solo nel caso in cui la stessa abbia già trasmesso al Ministero stesso la relativa delibera di finanziamento.
- nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo sia stato emanato, la comunicazione di rinuncia dovrà essere inoltrata all’intermediario finanziario/banca ed al Ministero che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.
Le conseguenze della rinuncia relativamente al contributo, sono:
- il Ministero provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il soggetto beneficiario non avrà diritto alle quote residue ancora da erogare e dovrà restituire l’eventuale beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del d. lgs. 31/03/1998 n. 123.
La rinuncia al contributo fa decadere il finanziamento a valere sul plafond “Beni Strumentali” disponibile presso Cassa Depositi e Prestiti; è facoltà della banca mantenere il finanziamento concesso alla ditta attraverso risorse diverse dalla provvista “Beni Strumentali”.