Rebus cumulabilità tra detassazione ambientale e tariffa incentivante
Alcuni recenti orientamenti propendono per la cumulabilità «limitata» delle agevolazioni, prescindendo però dall’analisi sulla natura dell’agevolazione
/Eutekne.info
/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO
/ Lunedì 23 gennaio 2012
Malgrado la questione relativa alla cumulabilità fra detassazione ambientale e tariffa incentivante sia da tempo oggetto di attenzione da parte degli operatori, solo di recente è stata analizzata dal Ministero dello Sviluppo economico con una soluzione che, per certi aspetti, ha “spiazzato” le imprese operanti nel settore.
Si ricorda che l’art. 6, commi da 13 a 19 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) prevede un’agevolazione in base alla quale non concorre a formare il reddito delle PMI la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, calcolati secondo l’approccio incrementale; inoltre, per gli impianti fotovoltaici, è previsto il riconoscimento della cosiddetta tariffa incentivante, agevolazione non fiscale disciplinata da numerosi decreti attuativi.
Fermo restando che gli impianti fotovoltaici dovrebbero rientrare tra gli investimenti “ambientali” agevolabili mediante la detassazione ambientale (in tal senso l’approfondimento Assonime 8/2011), la questione riguarda il possibile cumulo tra le summenzionate agevolazioni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato sul punto da Confindustria per il quarto conto energia, ha ritenuto pienamente cumulabile l’agevolazione per la produzione dell’energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione ambientale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale interpretazione si fonda sull’art. 5, comma 4 del DM 5 maggio 2011, in base al quale dal 1° gennaio 2013 si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del DLgs. 28/2011 (decreto “rinnovabili”). Per effetto del rinvio a quest’ultima disposizione, in linea generale, le agevolazioni in esame non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, eccezion fatta per la detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Secondo quanto precisato dal Ministero e divulgato dalle associazioni di categoria territoriali, solo dal 1° gennaio 2013 si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito d’impresa per l’acquisto di apparecchiature e macchinari tra cui rientrerebbe, sempre secondo il Ministero, anche la detassazione per investimenti ambientali.
Nell’approfondimento n. 8/2011, Assonime osserva che l’art. 9, comma 1 del DM 19 febbraio 2007 (secondo conto energia) dispone che “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento”. Tale disposizione è stata poi ripresa dall’art. 5, comma 4 del DM 6 agosto 2010 e viene prevista, a livello generale, dall’art. 2, comma 152 della L. 244/2007.
Secondo Assonime, la detassazione ambientale, pur non potendosi comprendere letteralmente nell’ambito della suddetta disposizione (contributo in conto capitale e conto interessi), “si può comunque ritenere, latu sensu e da un punto di vista economico e finanziario, un incentivo pubblico”. Di conseguenza, la disciplina relativa al fotovoltaico dovrebbe seguire le regole di cumulabilità “parziale” con altri incentivi; in altri termini, è possibile il cumulo della tariffa incentivante purché l’altro incentivo (la detassazione ambientale, nel caso di specie) non ecceda il 20% del costo dell’investimento.
Posto che la norma sulla detassazione ambientale non pone limiti di cumulo, la possibilità di fruire dell’agevolazione unitamente agli incentivi al fotovoltaico richiede una preventiva qualificazione della detassazione. Implicitamente, il Ministero dello Sviluppo economico afferma che si tratta di un beneficio/contributo pubblico per l’investimento; analogo ragionamento viene prospettato, esplicitamente, da Assonime.
A ben vedere, si tratta di una ricostruzione che non trova piena conferma nell’evoluzione interpretativa che ha interessato le diverse agevolazioni corrisposte nel nostro ordinamento sotto forma di detassazione.
Con riferimento alla Tremonti-ter, ad esempio, la stessa Assonime (circolare n. 7/2010) aveva evidenziato che la prassi contabile aveva portato a non rilevare separatamente il beneficio conseguente alla detassazione, ma a liquidare le imposte, tenendo conto, tra le regole di determinazione del reddito d’impresa imponibile, anche di quella temporanea detassazione di una quota di reddito.
La stessa Agenzia delle Entrate (circ. n. 44/2009) aveva rilevato che la riduzione d’imposta, conseguente all’applicazione dell’agevolazione, non rileva ai fini della determinazione del reddito, offrendo argomenti per sostenere che le agevolazioni operanti sotto forma di detassazione sono misure di carattere generale per le quali gli investimenti sono il presupposto applicativo e non l’oggetto dell’incentivo. D’altra parte, qualora la società fosse in perdita, non si potrebbe parlare di vero e proprio beneficio monetizzabile.
Un ulteriore spunto a favore della cumulabilità tra tariffa incentivante e detassazione ambientare è desumibile dall’evoluzione interpretativa relativa al cumulo tra certificati verdi e Tremonti-ter.
Con un primo intervento, il GSE aveva riconosciuto natura di contributo pubblico alla detassazione, con la conseguente impossibilità di fruire contemporaneamente delle suddette agevolazioni a causa del divieto di cumulo con altri contributi previsto dall’art. 2, comma 152 della L. 244/2007.
L’art. 26, comma 3 del DLgs. 28/2011 ha sancito l’inapplicabilità del divieto di cumulo alla detassazione per gli investimenti in macchinari ed apparecchiature. La norma in questione non poteva che avere valenza interpretativa, posto che quando è entrata in vigore, la Tremonti-ter non risultava più applicabile. Proprio valorizzando tale natura interpretativa, sembra possibile continuare a sostenere che la detassazione ambientale, quanto norma generale e non contributo pubblico, risulta cumulabile con la tariffa incentivante.
Parlando poi del quarto conto energia, l’asserita cumulabilità solo dal 1° gennaio 2013 non sarebbe neppure desumibile dal citato art. 26 del DLgs. 28/2011 il quale richiama la detassazione degli investimenti in macchinari e apparecchiature, mentre la detassazione ambientale è altra cosa, agevolando il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, lett. B) n. II del codice civile (compresi i terreni e i fabbricati).
Sarebbe auspicabile, in primo luogo, che il Ministero dello Sviluppo divulgasse sotto forma di circolare erga omnes il suo orientamento sul punto, anche perché, qualora volesse confermare l’impostazione restrittiva, i contribuenti dovrebbero valutare la rinuncia alla detassazione ambientale per evidenti ragioni di opportunità economica.