(2633) Il Durc senza autocertificazione (ItaliaOggi 18/1/2012)

IL DURC SENZA AUTOCERTIFICAZIONE

ITALIA OGGI 18/1/2012
di: LUIGI OLIVERI

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Le indicazioni del ministero del lavoro dopo la semplifica` zione introdotta dalla legge 183/2011 Il Dure senza autocertificazione Le amministrazioni pubbliche possono continuare a chiederlo DI LUIGI OLIVERI Il Durc non è autocertificabile e le amministrazioni possono richiederlo all`interessato, per poi verificarne il contenuto. Al pasticciami» brutto causato al rilascio del Durc dalla legge 183/2011 cerca di metterci una pezza il ministero del lavoro, Direzione generale per l`attività ispettiva, con la nota 16 gennaio 2012, n. 619. Difficile, tuttavia, non concludere che la toppa non è sufficiente a tappare il buco. Il problema sorge dalle modifiche che la legge di stabilità ha apportato alle norme in tema di documentazione amministrativa, fissando il principio della cosiddetta «desertificazione»: in altre parole, mai più le pubbliche amministrazioni, per gestire le procedure di propria competenza, potranno chiedere o comunque utilizzare certificati. Questi sono validi solo nei rapporti tra i privati. La riforma, tendente a produrre una condivisibile semplificazione per í cittadini, è tuttavia incompleta e frettolosa, perché trascura discipline particolari, quali proprio il regime del Documento unico di regolarità contributiva, fondamentale per le procedure di gara, per esempio. Il codice dei contratti impone alle amministrazioni appaltanti di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese in sede di gara circa la regolarità della posizione contributiva e l`unico sistema allo scopo è richiedere il Dure. Ma il Durc è un certificato, dunque, Inps, Inail e Cassa edile non potrebbero rilasciarlo senza la dicitura da inserire obbligatoriamente in tutti i certificati, la quale ricorda che le pubbliche amministrazioni non possono utilizzarli in quanto nulli. Un bel rompicapo, che il mi- nistero del lavoro cerca di risolvere sostenendo, con la circolare 619/2012, che il Durc non è assolutamente sostituibile con una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall`interessato, circa la propria posizione contributiva. Il ministero del lavoro cerca di motivare la propria posizione spiegando che la nozione di certificato fa sempre e solo riferimento a stati, qualità personali e fatti oggettivamente riferibili alla persona, che dunque non può non conoscere. Non sarebbero, dí conseguenza, oggetto di dichiarazione sostitutiva le informazioni connesse al Dure, che non è, spiega il ministero, «la mera certificazione dell`effettuazione di una somma a titolo di contribuzione», bensì «una attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile». Le valutazioni di un organismo tecnico non possono essere oggetto di un`autodichiarazione, perché essa non avrebbe a oggetto stati, fatti o qualità strettamente personali. La chiusura della circolare, allora, è nel senso che le pubbliche amministrazioni possono acquisire un Dure da parte del soggetto interessato, ma non un`autocertificazione; per poi vagliare i contenuti di questo Durc con le stesse modalità previste per le verifiche delle autocertificazioni. Si tratta di conclusioni, però, impossibili da condividere. Intanto, il Dure è senza ombra di minimo dubbio un certificato: così prevede espressamente, infatti, 6, comma 1, del dpr 207/2010, norma non certo derogabile da nessuna direttiva o circolare. Inutile affermare che il Dure è un`«attestazione», per negarne la natura di certificato. Attestazione significa esattamente certificato: viene dal latino adtestari, portare notizie certe a conoscenze di altri, cioè, appunto, certificare. La nota del ministero, poi, si pone in insanabile diretto contrasto con l`articolo 44-bis del dpr 445/2000, l`articolo 16bis, comma 10, del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e dall`articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010: tutte norme volte a imporre alle amministrazioni di acquisire «d`ufficio» il Durc. Il che, simmetricamente, costituisce un divieto a chiederlo ai privati, e l`obbligo di acquisirlo richiedendolo solo alle amministrazioni competenti. Se l`intento del ministero consiste nel sottrarre a responsabilità penali e amministrative le amministrazioni che richiedono e continuano a utilizzare il Dure nonostante e in contrasto alle norme vigenti, la cosa è positiva, visto che si consente di non bloccare l`attività amministrativa. È necessario, però, sottolineare che dovrebbe essere compito del legislatore, compito non più rinviabile, disporre una regolamentazione speciale per il Dure, sottraendolo alle nuove regole per i certificati. © Riproduzione riservata- Il Durc non è »la mera certificazione dell`effettuazione di una somma a titolo di contribuzione», bensì «una attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza dello posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile» [.]