(3216) Faq Sabatini - Definizione di PMI - Importante chiarimento in meristo al superamento dei parametri per due anni consecutivi (ItaliaOggi 13/07/2014)

 

FAQ  del  Mese di  Giugno  2014

 

DIMENSIONE D’IMPRESA

4.1 L’allegato n. 1 della Circolare MISE al punto 8 a) prevede una dichiarazione riguardante i requisiti sui parametri per la definizione della dimensione d’impresa che recepisce la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il D.M. 18 aprile 2005.
In termini di applicazione dei parametri il legislatore italiano non ha disposto nulla in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale. Ciò significa che non è stata accolta la previsione comunitaria secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE)? Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?

Nel caso di specie si rimanda al parere della “commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive “ reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 (pubblicato sul sito del Ministero). 

4.2 Relativamente ad una impresa di nuova costituzione (Start Up) come ci si deve comportare dal punto di vista della dimensione di impresa ed in particolare con il numero di occupati (che è zero) ed il fatturato (che è zero)?

Come previsto dall'art. 2 comma 7 del dm 18/04/2005, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.