LA NORMATIVA
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Art. 10 - Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta per
favorire la riqualificazione e l'accessibilita' delle strutture
ricettive
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva per
accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche, per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive
esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito
d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute
fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra
indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta
e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al
comma 5 del presente articolo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto
esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche in conformita' alla legge
9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
3. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto dei limiti di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de
minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del primo gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a:
a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di
imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito
di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce dispesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20
milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
RASSEGNA STAMPA
All’articolo 10 del Decreto Legge, inoltre, è stata prevista un’ulteriore agevolazione fiscale per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive. In particolare, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e per i due successivi periodi d’imposta, alle strutture ricettive già esistenti alla data del 1° gennaio 2012, sarà riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 Euro nei periodi d’imposta suddetti per alcuni interventi individuati nella normativa (interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche). Il credito d’imposta sarà, però, riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 20 milioni di Euro per il 2015 e di 50 milioni di Euro per gli anni dal 2016 al 2019.
Anche tale credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo ed utilizzabile soltanto in compensazione. Inoltre, la prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto sarà utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
Con un Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare antro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, saranno stabilite le disposizioni applicative dell’agevolazione fiscale in questione. Tali disposizioni riguarderanno, in particolare, le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d’imposta, le tipologie di interventi ammessi al beneficio, le procedure per l’ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.