(3176) Crediti d’imposta ridefiniti in base alle ultime istruzioni (www.fiscooggi.it - 25/03/2014)

Crediti d’imposta ridefiniti in base alle ultime istruzioni
 
Nero su bianco le agevolazioni “ritoccate” dalla misura che riduce l’effetto degli sconti per esigenze di bilancio. Nessuna novità per le altre dell’allegato 2 alla legge 147/2013
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 21 marzo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previsto dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 577), che individua le modalità applicative della rideterminazione dei crediti d’imposta indicati nell’allegato 2 alla stessa legge, su proposta del ministero dell’Economia e delle Finanze, da effettuarsi per esigenze di bilancio.
Si tratta di tagli che assicurano, comunque, l’85% del beneficio originariamente stabilito. Le riduzioni partono dal 2015 per l’autotrasporto, dal 2014 per gli altri settori interessati.
 
In particolare diminuiscono del 15%, dall’1 gennaio 2014 i crediti d’imposta a favore:
  • degli esercenti sale cinematografiche (articolo 20 del Dlgs 60/1999)
  • dei gestori di reti di teleriscaldamento (articolo 2, comma 12, della legge 203/2008)
  • delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000)
  • delle imprese costruttrici, importatrici e degli installatori di  impianti di alimentazione a gas metano o a Gpl (articolo 1del Dl legge 324/1997).
Dalla stessa data, ridotto del 15%, inoltre, lo sconto relativo alle aliquote dell’accisa su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12, tabella A allegata al Dlgs 504/1995).
 
Nella tabella A, nuovi tetti di spesa
Per alcuni crediti d’imposta, sempre dall’1 gennaio 2014, sono state riviste le soglie di spesa per usufruire del relativo beneficio. Nella tabella A al Dpcm i nuovi importi. I regimi di favore interessati sono quelli riguardanti:
  • i soggetti che erogano borse di studio a studenti universitari (articolo 1, commi da 285 a 287, della legge 228/2012)
  • le imprese che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali (articolo 11-bis, comma 1 del Dl 179/2012)
  • i titolari di reddito d’impresa che assumono personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale, per svolgere attività di ricerca (articolo 24,del Dl 83/2012).
Un percorso “speciale”, per i crediti alla ricerca e all’agricoltura
Non diminuiscono il credito d’imposta diretto alle imprese che finanziano progetti di ricerca presso le università o gli enti pubblici di ricerca (articolo 1 del Dl 70/2011) e quello riservato agli imprenditori agricoli che investono e acquistano nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate.
In questi due casi l’agevolazione è soltanto più dilazionata: il taglio dell’85% riguarda, infatti, soltanto l’anno 2014 e il residuo 15% può essere recuperato in tre quote annuali a partire dall’1 gennaio 2015.
 
Il decreto del 20 febbraio precisa, infine, che agli altri benefici fiscali indicati nell’allegato 2 della legge di stabilità 2014, non coinvolti dalle rideterminazioni individuate nel Dpcm stesso, continuano a essere applicate le norme vigenti.
r.fo.
pubblicato Lunedì 24 Marzo 2014