DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2014
Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014), ai sensi del comma 577 dell'articolo 1 della medesima legge. (14A02198) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2014)
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono rideterminate, in modo da
ridurre del 15 per cento l'importo agevolato calcolato secondo le
disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le
agevolazioni di cui:
a) all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) all'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
c) all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) al punto 12 della Tabella A allegata al testo unico delle
accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni;
e) all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Art. 2
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta derivante
dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9
giugno 2000, n. 277, ai rimborsi disposti dall'art. 6, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dall'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 26 maggio 2011,n. 75, dall'art. 23, comma 50-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33, comma 30-ter, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 61, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e' rideterminato in modo da ridurre
il medesimo credito del 15 per cento.
Art. 3
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i limiti di spesa previsti per
il riconoscimento delle agevolazioni fiscali indicate nella allegata
tabella A, che e' parte integrante del presente decreto, sono
rideterminati secondo gli importi ivi indicati.
Art. 4
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 si applicano con
riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a
decorrere dal l° gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati
successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto;
quelle contenute nell'art. 2 si applicano con riferimento ai consumi
effettuati dal l° gennaio 2015.
Art. 5
1. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 271 e
1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e', per l'anno 2014, limitata
all'85 per cento di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle
disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d'imposta. Il
residuo 15 per cento e' utilizzabile in tre quote annuali a partire
dall'anno 2015.
Art. 6
1. Alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2, 3
e 5, del presente decreto, indicate nell'Elenco 2 allegata alla legge
27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Letta
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni
Art. 2
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta derivante
dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9
giugno 2000, n. 277, ai rimborsi disposti dall'art. 6, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dall'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 26 maggio 2011,n. 75, dall'art. 23, comma 50-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33, comma 30-ter, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 61, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e' rideterminato in modo da ridurre
il medesimo credito del 15 per cento.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta derivante
dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9
giugno 2000, n. 277, ai rimborsi disposti dall'art. 6, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dall'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 26 maggio 2011,n. 75, dall'art. 23, comma 50-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33, comma 30-ter, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 61, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e' rideterminato in modo da ridurre
il medesimo credito del 15 per cento.
Art. 3
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i limiti di spesa previsti per
il riconoscimento delle agevolazioni fiscali indicate nella allegata
tabella A, che e' parte integrante del presente decreto, sono
rideterminati secondo gli importi ivi indicati.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i limiti di spesa previsti per
il riconoscimento delle agevolazioni fiscali indicate nella allegata
tabella A, che e' parte integrante del presente decreto, sono
rideterminati secondo gli importi ivi indicati.
Art. 4
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 si applicano con
riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a
decorrere dal l° gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati
successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto;
quelle contenute nell'art. 2 si applicano con riferimento ai consumi
effettuati dal l° gennaio 2015.
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 si applicano con
riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a
decorrere dal l° gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati
successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto;
quelle contenute nell'art. 2 si applicano con riferimento ai consumi
effettuati dal l° gennaio 2015.
Art. 5
1. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 271 e
1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e', per l'anno 2014, limitata
all'85 per cento di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle
disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d'imposta. Il
residuo 15 per cento e' utilizzabile in tre quote annuali a partire
dall'anno 2015.
1. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 271 e
1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e', per l'anno 2014, limitata
all'85 per cento di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle
disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d'imposta. Il
residuo 15 per cento e' utilizzabile in tre quote annuali a partire
dall'anno 2015.
Art. 6
1. Alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2, 3
e 5, del presente decreto, indicate nell'Elenco 2 allegata alla legge
27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Letta
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni
1. Alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2, 3
e 5, del presente decreto, indicate nell'Elenco 2 allegata alla legge
27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Letta
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni