(2610) "Decertificazione" e Durc - (Il Sole 24 Ore 6/1/2012)

Bonus sul lavoro senza attestato

Luigi Caiazza

Il Sole 24 Ore 06 gennaio 2012

 

Consentire una completa «decertificazione» nei rapporti tra la Pubblica amministrazione e i privati è l'obiettivo delle modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa (Dpr 445/2000), introdotte dalla legge 183/2011.
Le nuove disposizioni sono state richiamate dal ministro per la Pubblica amministrazione nella Direttiva 61547 del 22 dicembre scorso, che fornisce le relative istruzioni alle amministrazioni centrali e locali (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 dicembre).
La finalità principale delle norme introdotte dalla legge di stabilità 2012 è consentire l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Queste disposizioni devono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, in base all'articolo 2 del Dpr 445/2000.
Le novità riguardano anche la materia lavoristica: il datore di lavoro o il committente è obbligato a denunciare alla Pa il proprio status o condizione nei confronti della stessa amministrazione.
Da un primo esame, l'attenzione cade in materia di sicurezza, laddove l'articolo 90, comma 9, lettera c), del Testo unico 81/2008, tra gli obblighi per il committente stabilisce quello di «trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) delle imprese e dei lavoratori autonomi».
È evidente che dal mese di gennaio questo obbligo, in mancanza del quale sarebbe stata comminata la sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro, accompagnata dalla sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, non sussiste più, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'appaltatore.
Parimenti, il Durc – le cui modalità di rilascio sono fissate, in base a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 296/2006, nel decreto del ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 - non potrà essere più richiesto per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nazionale, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni, concessioni, previste dalla disciplina comunitaria e regionale.
In questo ambito devono individuarsi senz'altro gli sgravi contributivi e fiscali, collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, ovvero le ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del settore, ma legate a specifici presupposti o condizioni messe in atto solo da alcuni di essi e quindi già condizionate al possesso del Durc. Si tratta di una lunga serie di benefici già individuata, seppure non in via esaustiva, dal ministero del Lavoro con la circolare 5/2008.
La nuova disposizione non opera, invece, nei rapporti tra privati, seppure il rilascio del Durc sia previsto da una disposizione di legge. È il caso, sempre in materia di sicurezza, degli appalti tra committente privato e appaltatore. In questo caso, continua a operare l'obbligo, previsto dall'articolo 26 del Testo unico sicurezza, del datore di lavoro committente, di chiedere all'appaltatore o ai lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, di produrre il certificato di iscrizione alla Camera di commercio. L'obbligo di richiesta del Durc continuerà a operare, in base all'articolo 90, comma 9, lettera a), e dell'allegato XVII, del Testo unico, in caso di affidamento dei lavori a una impresa o lavoratore autonomo.
Negli appalti pubblici, l'obbligo di produzione del Durc, da parte dell'impresa affidataria, era stato, invece, già abrogato con l'articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio, le Amministrazioni e i gestori non possono più accertare, né richiedere atti o certificazioni contenenti informazioni già in possesso della Pa. Anzi, come rileva la direttiva ministeriale, questi comportamenti integrano violazione dei doveri d'ufficio in base alla nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del Dpr 445/2000.