Bonus fiscale alle imprese se la ricerca la fa l'ateneo
Alessandro Sacrestano
Il Sole 24 Ore 09 gennaio 2012
Bonus ricerca in versione completa. Le modalità operative del credito d'imposta per la ricerca trovano finalmente il dettaglio con la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 51 del 28 novembre 2011. Il documento di prassi era atteso da tempo, dal momento che la norma istitutiva del contributo, articolo 1 del Dl 70/2011, e il successivo provvedimento attuativo (del direttore dell'Agenzia n. 130237 del 9 settembre 2011) avevano lasciato in sospeso la regolamentazione di aspetti fondamentali per la fruizione del bonus.
L'ambito applicativo
Con riferimento alla delimitazione precisa dei destinatari e della tipologia di investimenti agevolabili, trovano conferma le disposizioni che erano state adottate con la precedente edizione del bonus (di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
L'accesso all'incentivo è previsto a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico, nonché dal regime contabile adottato. Sono agevolabili anche gli enti non commerciali con riferimento al l'attività commerciale eventualmente esercitata. Possono, inoltre, fruire del bonus anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Nessun limite è previsto relativamente alla data di inizio attività. Pertanto, rientrano tra i soggetti beneficiari anche le imprese che si costituiscono o intraprendono l'attività a partire dalla data di entrata in vigore del decreto sviluppo (14 maggio 2011).
Condizionefondamentale per la fruizione del credito d'imposta è che le attività di ricerca siano commissionate all'esterno a «Università ed enti pubblici di ricerca». In questa espressione la norma ha voluto comprendere:
- università, statali e non statali, e istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
- enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009;
- l'Agenzia spaziale italiana (Asi);
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- gli "organismi di ricerca", come definiti nella comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01.
Tutti gli enti appena elencati possono sviluppare i progetti anche in associazione, in consorzio, in joint venture con altre «qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico». La circolare chiarisce che le formule associative sono semplicemente a titolo esemplificativo. Sarà, pertanto, ammissibile qualsiasi azione in partnership, purché assimilabile a quelle indicate dalla normativa. Si ricorda anche che con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca possono essere individuate «altre strutture finanziabili», cioè ulteriori strutture alle quali le imprese possono commissionare progetti di ricerca al fine di accedere al beneficio fiscale. Sarà onere dei potenziali soggetti beneficiari verificare che la struttura a cui si rivolgono rientra tra quelle finanziabili.
L'ambito applicativo
Con riferimento alla delimitazione precisa dei destinatari e della tipologia di investimenti agevolabili, trovano conferma le disposizioni che erano state adottate con la precedente edizione del bonus (di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
L'accesso all'incentivo è previsto a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico, nonché dal regime contabile adottato. Sono agevolabili anche gli enti non commerciali con riferimento al l'attività commerciale eventualmente esercitata. Possono, inoltre, fruire del bonus anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Nessun limite è previsto relativamente alla data di inizio attività. Pertanto, rientrano tra i soggetti beneficiari anche le imprese che si costituiscono o intraprendono l'attività a partire dalla data di entrata in vigore del decreto sviluppo (14 maggio 2011).
Condizionefondamentale per la fruizione del credito d'imposta è che le attività di ricerca siano commissionate all'esterno a «Università ed enti pubblici di ricerca». In questa espressione la norma ha voluto comprendere:
- università, statali e non statali, e istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
- enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009;
- l'Agenzia spaziale italiana (Asi);
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- gli "organismi di ricerca", come definiti nella comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01.
Tutti gli enti appena elencati possono sviluppare i progetti anche in associazione, in consorzio, in joint venture con altre «qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico». La circolare chiarisce che le formule associative sono semplicemente a titolo esemplificativo. Sarà, pertanto, ammissibile qualsiasi azione in partnership, purché assimilabile a quelle indicate dalla normativa. Si ricorda anche che con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca possono essere individuate «altre strutture finanziabili», cioè ulteriori strutture alle quali le imprese possono commissionare progetti di ricerca al fine di accedere al beneficio fiscale. Sarà onere dei potenziali soggetti beneficiari verificare che la struttura a cui si rivolgono rientra tra quelle finanziabili.