(3138)Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo (DM 23/10/2013 - gu n.16 del 21/01/2

 

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2013 

Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo. (14A00239) (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2014)

 

IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  misure
urgenti per la crescita  del  Paese,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 24, comma
1, lettere a) e b), che  istituisce  un  contributo  sotto  forma  di
credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni  a  tempo
indeterminato di personale in possesso di  un  dottorato  di  ricerca
universitario ovvero di personale in possesso  di  laurea  magistrale
impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo;
  Visto il comma 11 del medesimo art. 24, il quale  dispone  che  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie a dare attuazione al contributo;
  Visto l'art. 27-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che
reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori
certificati;
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei  casi  di  utilizzo  illegittimo  degli  stessi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti,  tenuti  al  recupero,  entro  i  termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo  il  quale  non  trova
applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale  complessivo  di
utilizzo dei crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  del  15  dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato  agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»);
  Vista la nota n.  COMP/H-2/GA/is  -  2013/52184  con  la  quale  la
Commissione europea ha riconosciuto che il  credito  di  imposta  per
l'assunzione  a  tempo  indeterminato  introdotta  dall'art.  24  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  «non  rientra  nell'ambito  di
applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto  misura
generale  accessibile  a  tutte  le  imprese  a   prescindere   dalla
dimensione, dal settore e dalla localizzazione;
  Considerato che nella stessa nota la Commissione europea ha  invece
evidenziato la selettivita' delle due misure  relative  alle  imprese
ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico  del
20 e del 29 maggio 2012,  identificati  dall'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonche' per le start-up innovative
e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a «essere
notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine  di
verificare,  in  contraddittorio  con  le  autorita'   italiane,   la
possibilita' di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti»;
  Ritenuto opportuno, al  fine  di  dare  immediata  attuazione  alla
misura  nel  suo  complesso,  consentire  provvisoriamente  l'accesso
all'agevolazione anche alle start up  innovative  e  agli  incubatori
certificati, oltre che alle imprese  localizzate  nei  territori  dei
comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29  maggio  2012,
identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, in regime «de minimis»;

                              Decreta:

                               Art. 1


               Soggetti beneficiari dell'agevolazione

  1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di
imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia  persona  giuridica,
titolari di reddito di impresa.

                             Art. 2


          Costi agevolabili e misura del credito di imposta

  1. E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di  cui
all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato,  anche  in
caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in  contratti
a tempo indeterminato, per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi
decorrenti dalla data dell'assunzione, di:
    a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera  se  riconosciuto
equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
    b) personale in possesso di laurea magistrale  in  discipline  in
ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012,  n.  134,
purche' impiegate in attivita' di Ricerca e Sviluppo di cui al  comma
3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto.
  2.  Per  le  imprese  start-up  innovative  e  per  gli  incubatori
certificati di imprese, di  cui  all'art.  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012, n.  221,  e'  agevolabile  anche  il  costo  aziendale
relativo alle assunzioni a tempo  indeterminato  effettuate  mediante
contratto di apprendistato per un  periodo  non  superiore  a  quello
previsto dal precedente comma 1.
  3. Ai sensi dei commi 1  e  2  del  presente  articolo  per  «costo
aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo
totale  effettivamente  sostenuto  dall'impresa   in   relazione   ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i  lavoratori
in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del  comma  1  del
presente articolo e comprende: la  retribuzione  lorda,  prima  delle
imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e  i
contributi assistenziali obbligatori per legge.
  4. Per l'anno 2012 e' agevolabile il costo aziendale sostenuto  dai
soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto per le  assunzioni  o
trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a  tempo
indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire  dal
26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,  fermo  restando  il  rispetto  della  condizione  posta
dall'art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli  anni
successivi  sono  agevolabili  i  costi  sostenuti  per  le  medesime
finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,  a  partire
dal 1° gennaio di ciascun anno.
  5. I  soggetti  richiedenti,  indipendentemente  dal  numero  delle
assunzioni a tempo indeterminato di personale con le  caratteristiche
di cui ai precedente commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un
ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva
l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito
d'imposta e' pari al 35 per cento dei costi aziendali, come  definiti
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale  dei
conti e prive di collegio sindacale e' concesso, ai  sensi  dell'art.
24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  un  ulteriore
contributo sotto  forma  di  credito  di  imposta,  pari  alle  spese
sostenute e documentate per l'attivita' di certificazione  contabile,
entro un limite massimo di 5.000 euro e,  comunque,  entro  il  tetto
massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il  relativo  onere  e'
sostenuto a valere sulle risorse di cui  all'art.  24  comma  13  del
medesimo decreto.
 
 
 
                                            Art. 3


              Procedura di richiesta dell'agevolazione

  1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico  si  avvarra'  di  una
piattaforma informatica per la cui definizione  assegnera'  l'appalto
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  2. Le risorse necessarie all'acquisizione  e  alla  gestione  della
piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione,  nella  misura
di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 100.000,00  a  decorrere
dall'anno  2014  sono  iscritte  al  capitolo  7328  dello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e
rese note le procedure per la  presentazione  anche  in  applicazione
dell'art.  27-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
che, nei confronti  delle  start-up  innovative  e  degli  incubatori
certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata.
Con il  medesimo  atto  e'  determinato  il  contenuto  minimo  della
certificazione contabile delle  spese  sostenute  ed  ammissibili  al
beneficio, da redigersi ai sensi  dell'art.  5,  commi  1  e  2,  del
presente decreto  oltre  all'eventuale  ulteriore  documentazione  da
allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'art. 5.
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   previa   verifica
dell'importo delle risorse stanziate  ed  effettivamente  disponibili
sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  la  concessione  del   credito
d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente  sul  sito
www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande
di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili,  nonche'  il
termine  della  stessa  per  l'esaurimento  delle  risorse.  Comunica
altresi', tramite pubblicazione sul medesimo sito, il  raggiungimento
del limite di disponibilita' di due milioni di  euro  ai  fini  della
riserva prevista dal comma 6 in favore delle start  up  innovative  e
degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge  18
ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.
  5. Le domande presentate da soggetti con sede o unita'  locali  nei
territori colpiti dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  gestite
separatamente  in  regime  «de  minimis»,   sono   accolte   mediante
l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai  sensi  del  comma
13-bis dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2
milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti.  In  caso  di
esaurimento di detta quota, i  soggetti  di  cui  al  presente  comma
accedono alla quota  delle  risorse  disponibili  per  l'accoglimento
delle domande presentate  dai  soggetti  con  sede  o  unita'  locali
ubicate al di fuori dei predetti territori.
  6. Alle start-up innovative e agli incubatori  certificati  di  cui
all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179  convertito  con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in  regime  «de
minimis», sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse  di
cui al comma 13 dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In
caso di esaurimento di detta quota, i soggetti  di  cui  al  presente
comma accedono,  in  regime  «de  minimis»,  alle  rimanenti  risorse
disponibili.
  7.  In  caso  di  mancato  utilizzo  dell'intera  quota  dei  fondi
riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonche' della  quota  per
le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile  alla
fine  di  ciascun  anno,  le  risorse  non  utilizzate  saranno  rese
disponibili nell'anno successivo  per  l'accoglimento  delle  domande
presentate dai soggetti nei  cui  confronti  non  e'  applicabile  la
riserva di cui al citato comma 13-bis.
  8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono
sottoposte a controllo di ammissibilita', in  relazione  ai  soggetti
richiedenti  e  ai  contratti  di  lavoro  in  dipendenza  dai  quali
risultano i costi di cui al precedente art. 2, commi 1, 2  e  3,  che
devono essere certificati dalla documentazione  di  cui  all'art.  5,
commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilita',  alla  domanda
di concessione del beneficio.
  9. Per ognuna delle  domande  pervenute  e  dichiarate  ammissibili
viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'art.
2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.
 
 
                                                       Art. 4


            Modalita' di fruizione del credito d'imposta

  1. L'importo del  contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta,
riconosciuto  al  termine  del  controllo  di  ammissibilita',  viene
indicato  dall'impresa  nella  propria  dichiarazione   dei   redditi
relativa al periodo di imposta nel corso del quale  il  beneficio  e'
maturato.
  2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita'  produttive,  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  puo'  essere  utilizzato  in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena lo scarto dell'operazione di  versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti  con  provvedimento  del  Direttore  della  medesima
Agenzia.
  3. Ai fini di cui al comma 2 del presente  articolo,  il  Ministero
dello sviluppo economico trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita' telematiche, l'elenco dei soggetti  ammessi  al  beneficio,
specificando l'importo  del  credito  concesso  ad  ognuno  di  essi,
nonche' i dati degli eventuali  provvedimenti  di  revoca.  L'Agenzia
delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in  via
telematica,  i  dati  dei  contribuenti  che  hanno   utilizzato   in
compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro  il
28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.
  4. Le modalita' telematiche di trasmissione  dei  dati  di  cui  al
comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.
  5. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla  copertura
finanziaria  dell'agevolazione  sono  trasferite  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio»,  aperta
presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.
 
 
 
                                    Art. 5


                              Controlli

  1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta  sono
effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e  avvengono  sulla
base della documentazione contabile, individuata ai  sensi  dell'art.
3, comma 3, del presente decreto certificata da  un  revisore  legale
dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti quali attivi
nel registro dei revisori legali dei conti  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo  n.  39  del  27  gennaio  2010  o  dal  collegio
sindacale. Tale certificazione va allegata al  relativo  bilancio  e,
coerentemente, deve essere conservata,  insieme  alla  documentazione
relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel
bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per  il  periodo
previsto dall'art. 2220 del codice  civile.  La  certificazione  deve
essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero  dello  sviluppo
economico  tramite  apposita   procedura   informatica,   fino   alla
decorrenza dei termini di cui al  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo, al fine  della  certificazione  dell'insussistenza
delle  cause  di  decadenza   dell'agevolazione   ivi   previste,   e
successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del
codice civile.
  2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive  di
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della  certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti  iscritti  quali  attivi  nel  registro  di  cui  al  comma
precedente.  Il  revisore   o   professionista   responsabile   della
revisione, nell'assunzione dell'incarico,  osservano  i  principi  di
indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice
etico dell'IFAC.
  3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli  atti  che  gli  sono  richiesti  per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi  1  e  2  del  presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64  del  codice
di procedura civile, in quanto compatibili.
  4. Il legale  rappresentante  delle  start-up  innovative  e  degli
incubatori certificati autocertifica la documentazione  contabile  di
cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Costituiscono cause  di  decadenza  del  diritto  a  fruire  del
contributo:
    a) la riduzione  o  il  mantenimento,  nei  tre  anni  successivi
all'assunzione per la quale si fruisce  del  contributo,  ovvero  due
anni nel caso di piccole e  medie  imprese,  del  numero  totale  dei
dipendenti  a  tempo  indeterminato,  al  netto  dei   pensionamenti,
indicato nel bilancio presentato  nel  periodo  d'imposta  precedente
all'applicazione del beneficio  fiscale,  intendendosi  per  tale  il
periodo di imposta precedente a quello in  cui  e'  stata  effettuata
ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
    b) la mancata conservazione dei nuovi  posti  di  lavoro  con  le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e  b)  creati,
anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo
di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
    c)  la  delocalizzazione  della  propria  attivita',   realizzata
dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in  un
paese non appartenente all'Area Economica Europea, con  la  riduzione
delle attivita' produttive in  Italia  nei  tre  anni  successivi  al
periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
    d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali  sia  alla
normativa fiscale che a quella  contributiva  in  materia  di  lavoro
dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di  importo  non
inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
    e) i casi in cui siano  emanati  provvedimenti  definitivi  della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
  6. In caso di indebita fruizione totale o parziale  del  contributo
da parte delle imprese richiedenti, in ragione del  mancato  rispetto
delle condizioni  e  procedure  previste  dal  presente  decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del  diritto
a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. Sono  fatte  salve  le  eventuali  responsabilita'  di
ordine civile, penale ed amministrativo.
 
                                        Art. 6


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese
localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento  sismico
del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma  1,  del
decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  accedono   provvisoriamente
all'agevolazione in regime  «de  minimis»,  alternativamente  possono
decidere di concorrere alla  misura  generale  senza  far  valere  le
proprie prerogative.
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  Organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 ottobre 2013

                                                    Il Ministro      
                                             dello sviluppo economico
                                                      Zanonato       
Il Ministro dell'economia e
        delle finanze
          Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n.  11,  foglio  n.
147