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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 ottobre 2013
Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo. (14A00239) (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2014)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure
urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 24, comma
1, lettere a) e b), che istituisce un contributo sotto forma di
credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo
indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca
universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale
impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo;
Visto il comma 11 del medesimo art. 24, il quale dispone che con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie a dare attuazione al contributo;
Visto l'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che
reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori
certificati;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo il quale non trova
applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di
utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Vista la nota n. COMP/H-2/GA/is - 2013/52184 con la quale la
Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per
l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'art. 24 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «non rientra nell'ambito di
applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto misura
generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla
dimensione, dal settore e dalla localizzazione;
Considerato che nella stessa nota la Commissione europea ha invece
evidenziato la selettivita' delle due misure relative alle imprese
ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del
20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonche' per le start-up innovative
e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a «essere
notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine di
verificare, in contraddittorio con le autorita' italiane, la
possibilita' di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti»;
Ritenuto opportuno, al fine di dare immediata attuazione alla
misura nel suo complesso, consentire provvisoriamente l'accesso
all'agevolazione anche alle start up innovative e agli incubatori
certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei
comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012,
identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in regime «de minimis»;
Decreta:
Art. 1
Soggetti beneficiari dell'agevolazione
1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di
imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica,
titolari di reddito di impresa.
Costi agevolabili e misura del credito di imposta
1. E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui
all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in
caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti
a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi
decorrenti dalla data dell'assunzione, di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto
equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in
ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134,
purche' impiegate in attivita' di Ricerca e Sviluppo di cui al comma
3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto.
2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori
certificati di imprese, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' agevolabile anche il costo aziendale
relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante
contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello
previsto dal precedente comma 1.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per «costo
aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo
totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori
in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del
presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle
imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i
contributi assistenziali obbligatori per legge.
4. Per l'anno 2012 e' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai
soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto per le assunzioni o
trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire dal
26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta
dall'art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni
successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime
finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire
dal 1° gennaio di ciascun anno.
5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle
assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche
di cui ai precedente commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un
ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva
l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito
d'imposta e' pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale e' concesso, ai sensi dell'art.
24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore
contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese
sostenute e documentate per l'attivita' di certificazione contabile,
entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto
massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere e'
sostenuto a valere sulle risorse di cui all'art. 24 comma 13 del
medesimo decreto.
Procedura di richiesta dell'agevolazione
1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvarra' di una
piattaforma informatica per la cui definizione assegnera' l'appalto
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le risorse necessarie all'acquisizione e alla gestione della
piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione, nella misura
di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 100.000,00 a decorrere
dall'anno 2014 sono iscritte al capitolo 7328 dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e
rese note le procedure per la presentazione anche in applicazione
dell'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori
certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata.
Con il medesimo atto e' determinato il contenuto minimo della
certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al
beneficio, da redigersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del
presente decreto oltre all'eventuale ulteriore documentazione da
allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'art. 5.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica
dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili
sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per la concessione del credito
d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito
www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande
di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonche' il
termine della stessa per l'esaurimento delle risorse. Comunica
altresi', tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento
del limite di disponibilita' di due milioni di euro ai fini della
riserva prevista dal comma 6 in favore delle start up innovative e
degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.
5. Le domande presentate da soggetti con sede o unita' locali nei
territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite
separatamente in regime «de minimis», sono accolte mediante
l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai sensi del comma
13-bis dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2
milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti. In caso di
esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma
accedono alla quota delle risorse disponibili per l'accoglimento
delle domande presentate dai soggetti con sede o unita' locali
ubicate al di fuori dei predetti territori.
6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui
all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime «de
minimis», sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui al comma 13 dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In
caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente
comma accedono, in regime «de minimis», alle rimanenti risorse
disponibili.
7. In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi
riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonche' della quota per
le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile alla
fine di ciascun anno, le risorse non utilizzate saranno rese
disponibili nell'anno successivo per l'accoglimento delle domande
presentate dai soggetti nei cui confronti non e' applicabile la
riserva di cui al citato comma 13-bis.
8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono
sottoposte a controllo di ammissibilita', in relazione ai soggetti
richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali
risultano i costi di cui al precedente art. 2, commi 1, 2 e 3, che
devono essere certificati dalla documentazione di cui all'art. 5,
commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilita', alla domanda
di concessione del beneficio.
9. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili
viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'art.
2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta,
riconosciuto al termine del controllo di ammissibilita', viene
indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e'
maturato.
2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere utilizzato in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e
termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero
dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio,
specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi,
nonche' i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia
delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via
telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in
compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il
28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.
4. Le modalita' telematiche di trasmissione dei dati di cui al
comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.
5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura
finanziaria dell'agevolazione sono trasferite sulla contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta
presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.
Controlli
1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono
effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla
base della documentazione contabile, individuata ai sensi dell'art.
3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale
dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti quali attivi
nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio
sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e,
coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione
relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel
bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo
previsto dall'art. 2220 del codice civile. La certificazione deve
essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo
economico tramite apposita procedura informatica, fino alla
decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del
presente articolo, al fine della certificazione dell'insussistenza
delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e
successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del
codice civile.
2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma
precedente. Il revisore o professionista responsabile della
revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice
etico dell'IFAC.
3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice
di procedura civile, in quanto compatibili.
4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli
incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di
cui al comma 1 del presente articolo.
5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del
contributo:
a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi
all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due
anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei
dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti,
indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente
all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il
periodo di imposta precedente a quello in cui e' stata effettuata
ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) creati,
anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo
di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
c) la delocalizzazione della propria attivita', realizzata
dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un
paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione
delle attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al
periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla
normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro
dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo
da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto
delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il
Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto
a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di
ordine civile, penale ed amministrativo.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese
localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico
del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, accedono provvisoriamente
all'agevolazione in regime «de minimis», alternativamente possono
decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le
proprie prerogative.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 ottobre 2013
Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n.
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