Ue: sugli aiuti “de minimis” per trasporti e cumulo si cambia (2)
Pubblicato il nuovo regolamento comunitario la cui entrata in vigore è avvenuta il primo gennaio 2014
Il Regolamento Ue N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, n. L352, ha provveduto ad aggiornare e, in parte, a rivedere, alcune disposizioni del vecchio regolamento n. 1998/2006, in base alle mutate esigenze. A fronte di molte norme che risultano confermate o, tutt’al più, specificate e meglio chiarite ve ne sono altre che cambiano come quelle nel settore dei trasporti e sul cumulo degli aiuti che risultano più chiare e di facile applicazione
Il settore dei trasporti
Il nuovo regolamento mantiene inalterato il massimale di 100mila euro (articolo 3, paragrafo 2, secondo comma) ma, a differenza della precedente disciplina, esclude da tale soglia ridotta il “trasporto su strada di passeggeri”, le cui imprese dovranno rispettare il massimale ordinario di 200mila euro, applicabile a tutti gli altri settori. In sostanza, il massimale ridotto continuerà ad applicarsi alle sole imprese “operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi”. Inoltre, in considerazione dell’eccesso di capacità nel settore, nonché degli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento “de minimis”, come nel precedente regolamento, gli aiuti finalizzati all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.
Il paragrafo 3 del medesimo articolo 3 fa un’importante precisazione riguardante le imprese che, oltre ad effettuare attività di “trasporto di merci su strada per conto terzi”, esercitano anche altre attività soggette al massimale ordinario di 200mila euro.
In questi casi, all’impresa può applicarsi tale massimale a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati - quali la contabilità separata delle attività o la distinzione dei costi – che l’attività di “trasporto di merci su strada” non tragga un vantaggio superiore a 100mila euro e che non si utilizzino aiuti “de minimis” per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. In caso contrario – laddove tale garanzia non possa essere riscontrata – i massimali ridotti si applicano, come precisato al considerando (11) a tutte le attività dell’impresa interessata, senza distinzione dei diversi settori di operatività.
Il paragrafo 4 dell’articolo 3 chiarisce, infine - come già evidenziato nel considerando (10) del precedente regolamento –, che gli aiuti de minimis sono considerati “concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa”.
Le regole sul cumulo
Tra le novità di rilievo recate dal regolamento, è da segnalare l’introduzione dell’articolo 5, dedicato alle regole sul cumulo, dal contenuto più ampio ed articolato rispetto alla corrispondente disposizione riservata a tale argomento dal precedente regolamento (cfr. paragrafo 5 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006). Come precisato dalla Commissione nel considerando (12), il nuovo regolamento deve prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
In base al paragrafo 1, in particolare, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento in esame possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino il massimale di 200mila euro previsto dall’articolo 3, paragrafo 2; tuttavia, nel caso specifico di aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, cioè gli aiuti di importanza minore concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), possono essere cumulati fino a concorrenza del massimale previsto da tale ultimo regolamento.
Il paragrafo 2, precisa che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Secondo la Commissione, infatti, occorre evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione.
Quanto agli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili, o non sono a essi imputabili, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione, senza ulteriori limiti.
Sempre in tema di cumulo, l’articolo 3, paragrafo 7, precisa che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare dell’applicazione del regolamento stesso. Una disposizione di analogo tenore, era già contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1998/2006, ma con formulazione diversa.
Le operazioni di fusione, acquisizione e scissione di impresa
Il nuovo regolamento UE 1407/2013 offre un’importante precisazione in riferimento alle modalità di calcolo del massimale in caso di operazioni di fusione, acquisizione o scissione di impresa.
In particolare, l’articolo 3, paragrafo 8, dispone che, nei primi due casi, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” concessi ad una delle imprese coinvolte nelle suddette operazioni superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano, in ogni caso, legittimi.
Con riferimento alle ipotesi di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, il successivo paragrafo 9 precisa che l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Nel caso in cui, tuttavia, tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Gli aiuti trasparenti
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno – come precisato al considerando (14) – applicare il regolamento “de minimis” ai soli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. La Commissione considera “aiuti trasparenti”, ad esempio, le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.
Il Regolamento n. 1998/2006 considerava trasparenti gli aiuti sotto forma di prestiti solo se l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato con riferimento ai tassi di mercato. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, il nuovo Regolamento, oltre a questa ipotesi, introduce un meccanismo convenzionale, in virtù del quale un prestito assistito da una garanzia pari al 50% del prestito, di importo pari a 1 milione euro e di durata non superiore a cinque anni (o pari a 500mila euro su un periodo di dieci anni) è considerato equivalente al massimale “de minimis”.
Rimangono invariati, invece, i criteri da rispettare affinché possano essere considerati “trasparenti” gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale e di misure per il finanziamento del rischio, mentre i criteri relativi agli aiuti concessi sotto forma di garanzia, risultano solo lievemente rimodulati.
I meccanismi di controllo
Quanto alle disposizioni in materia di controlli, il nuovo regolamento rimane sostanzialmente invariato, in quanto la proposta di rendere obbligatoria l’istituzione di un registro centrale degli aiuti “de minimis” entro il 31 dicembre 2015 - presente nella bozza di regolamento precedente a quella approvata - non è stata confermata nella versione definitiva.
Di conseguenza, l’istituzione di un registro centrale degli aiuti “de minimis” - contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da tutte le autorità dello Stato membro - rimane, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, soltanto opzionale.
Rimangono invariati, inoltre, gli obblighi di controllo a carico degli Stati membri, funzionali ad assicurare che gli aiuti concessi siano conformi alle disposizioni del regolamento.
In particolare, lo Stato deve informare per iscritto l’impresa beneficiaria dell’importo potenziale dell’aiuto espresso in equivalente sovvenzione lordo, sottolineare il carattere di “de minimis” dell’aiuto, facendo esplicito riferimento al regolamento n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Prima di concedere l’aiuto, inoltre, lo Stato deve richiedere all’impresa interessata una dichiarazione, resa in forma scritta o elettronica, relativa ad altri eventuali aiuti ricevuti a norma di uno qualsiasi dei regolamenti “de minimis”, durante l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti.
Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti “de minimis” soltanto dopo aver accertato che tali aiuti non comportino il superamento del massimale di 200mila euro e che siano rispettate le regole sul cumulo.
Lo Stato membro, infine, ha anche l’obbligo di trasmettere alla Commissione tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni del regolamento, entro venti giorni lavorativi dalla richiesta salvo la fissazione di un termine più lungo.
Il settore dei trasporti
Il nuovo regolamento mantiene inalterato il massimale di 100mila euro (articolo 3, paragrafo 2, secondo comma) ma, a differenza della precedente disciplina, esclude da tale soglia ridotta il “trasporto su strada di passeggeri”, le cui imprese dovranno rispettare il massimale ordinario di 200mila euro, applicabile a tutti gli altri settori. In sostanza, il massimale ridotto continuerà ad applicarsi alle sole imprese “operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi”. Inoltre, in considerazione dell’eccesso di capacità nel settore, nonché degli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento “de minimis”, come nel precedente regolamento, gli aiuti finalizzati all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.
Il paragrafo 3 del medesimo articolo 3 fa un’importante precisazione riguardante le imprese che, oltre ad effettuare attività di “trasporto di merci su strada per conto terzi”, esercitano anche altre attività soggette al massimale ordinario di 200mila euro.
In questi casi, all’impresa può applicarsi tale massimale a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati - quali la contabilità separata delle attività o la distinzione dei costi – che l’attività di “trasporto di merci su strada” non tragga un vantaggio superiore a 100mila euro e che non si utilizzino aiuti “de minimis” per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. In caso contrario – laddove tale garanzia non possa essere riscontrata – i massimali ridotti si applicano, come precisato al considerando (11) a tutte le attività dell’impresa interessata, senza distinzione dei diversi settori di operatività.
Il paragrafo 4 dell’articolo 3 chiarisce, infine - come già evidenziato nel considerando (10) del precedente regolamento –, che gli aiuti de minimis sono considerati “concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa”.
Le regole sul cumulo
Tra le novità di rilievo recate dal regolamento, è da segnalare l’introduzione dell’articolo 5, dedicato alle regole sul cumulo, dal contenuto più ampio ed articolato rispetto alla corrispondente disposizione riservata a tale argomento dal precedente regolamento (cfr. paragrafo 5 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006). Come precisato dalla Commissione nel considerando (12), il nuovo regolamento deve prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
In base al paragrafo 1, in particolare, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento in esame possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino il massimale di 200mila euro previsto dall’articolo 3, paragrafo 2; tuttavia, nel caso specifico di aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, cioè gli aiuti di importanza minore concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), possono essere cumulati fino a concorrenza del massimale previsto da tale ultimo regolamento.
Il paragrafo 2, precisa che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Secondo la Commissione, infatti, occorre evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione.
Quanto agli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili, o non sono a essi imputabili, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione, senza ulteriori limiti.
Sempre in tema di cumulo, l’articolo 3, paragrafo 7, precisa che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare dell’applicazione del regolamento stesso. Una disposizione di analogo tenore, era già contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1998/2006, ma con formulazione diversa.
Le operazioni di fusione, acquisizione e scissione di impresa
Il nuovo regolamento UE 1407/2013 offre un’importante precisazione in riferimento alle modalità di calcolo del massimale in caso di operazioni di fusione, acquisizione o scissione di impresa.
In particolare, l’articolo 3, paragrafo 8, dispone che, nei primi due casi, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” concessi ad una delle imprese coinvolte nelle suddette operazioni superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano, in ogni caso, legittimi.
Con riferimento alle ipotesi di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, il successivo paragrafo 9 precisa che l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Nel caso in cui, tuttavia, tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Gli aiuti trasparenti
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno – come precisato al considerando (14) – applicare il regolamento “de minimis” ai soli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. La Commissione considera “aiuti trasparenti”, ad esempio, le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.
Il Regolamento n. 1998/2006 considerava trasparenti gli aiuti sotto forma di prestiti solo se l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato con riferimento ai tassi di mercato. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, il nuovo Regolamento, oltre a questa ipotesi, introduce un meccanismo convenzionale, in virtù del quale un prestito assistito da una garanzia pari al 50% del prestito, di importo pari a 1 milione euro e di durata non superiore a cinque anni (o pari a 500mila euro su un periodo di dieci anni) è considerato equivalente al massimale “de minimis”.
Rimangono invariati, invece, i criteri da rispettare affinché possano essere considerati “trasparenti” gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale e di misure per il finanziamento del rischio, mentre i criteri relativi agli aiuti concessi sotto forma di garanzia, risultano solo lievemente rimodulati.
I meccanismi di controllo
Quanto alle disposizioni in materia di controlli, il nuovo regolamento rimane sostanzialmente invariato, in quanto la proposta di rendere obbligatoria l’istituzione di un registro centrale degli aiuti “de minimis” entro il 31 dicembre 2015 - presente nella bozza di regolamento precedente a quella approvata - non è stata confermata nella versione definitiva.
Di conseguenza, l’istituzione di un registro centrale degli aiuti “de minimis” - contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da tutte le autorità dello Stato membro - rimane, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, soltanto opzionale.
Rimangono invariati, inoltre, gli obblighi di controllo a carico degli Stati membri, funzionali ad assicurare che gli aiuti concessi siano conformi alle disposizioni del regolamento.
In particolare, lo Stato deve informare per iscritto l’impresa beneficiaria dell’importo potenziale dell’aiuto espresso in equivalente sovvenzione lordo, sottolineare il carattere di “de minimis” dell’aiuto, facendo esplicito riferimento al regolamento n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Prima di concedere l’aiuto, inoltre, lo Stato deve richiedere all’impresa interessata una dichiarazione, resa in forma scritta o elettronica, relativa ad altri eventuali aiuti ricevuti a norma di uno qualsiasi dei regolamenti “de minimis”, durante l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti.
Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti “de minimis” soltanto dopo aver accertato che tali aiuti non comportino il superamento del massimale di 200mila euro e che siano rispettate le regole sul cumulo.
Lo Stato membro, infine, ha anche l’obbligo di trasmettere alla Commissione tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni del regolamento, entro venti giorni lavorativi dalla richiesta salvo la fissazione di un termine più lungo.
Gabriella Goglia
pubblicato Mercoledì 15 Gennaio 2014