Fonte: http://www.confesercentiparma.it
Si informa che è stato pubblicato in quindici articoli, su GU n. 300 del 23-12-13, il Decreto Legge n. 145 (ex schema DL ‘crescita bis’) recante gli attesi interventi urgenti concernenti l’avvio del piano "Destinazione Italia" per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. La ratio del provvedimento, in vigore a partire dal 24 dicembre u.s. e prossimo alla conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni, risiede nella necessità di adottare con straordinaria urgenza disposizioni per lo sviluppo economico del Paese, con particolare attenzione alle misure per l’avvio del predetto piano Destinazione Italia in diversi settori.
Evidenziamo a tal proposito, in estrema sintesi, gli aspetti salienti sui quali è imperniato l’intervento da parte del Governo.
Incentivi ad autoimprenditorialità ed autoimpiego
Il successivo art. 2 del nuovo DL introduce altresì alcune sostanziali modifiche al vigente testo del D.Lgs n. 185/2000 e ss. integrazioni, ai fini di un ulteriore ampliamento dell’area territoriale del nostro Paese interessata agli incentivi per la promozione di società la cui maggioranza sia in capo a soci di età compresa tra 18 e 35 anni (autoimprenditorialità), nonché per l’avvio di attività sotto forma di ditta individuale o società - di persone o di capitali - in affiliazione commerciale con Franchisor (autoimpiego).
Pertanto saranno coinvolte nella possibilità di accedere alle sopra descritte agevolazioni non soltanto le aziende aventi sede nelle Regioni del Mezzogiorno italiano appartenenti per tradizione comunitaria al c.d. obiettivo 1, ma anche le imprese appartenenti alle altre Regioni del territorio del nostro Paese.
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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Art. 2. (Incentivi ad autoimprenditorialità ed autoimpiego)
Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso
pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle
eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili
modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle
garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo
le imprese:
a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la
meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le
esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative
disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative alla produzione di beni nei settori dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero
alla fornitura di servizi alle imprese, nonche' le iniziative
relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto
decreto.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4-bis.
Risorse finanziarie disponibili
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e'
disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto
dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro
dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui
concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma
01»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a
tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il
seguente:
«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I,
Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle
disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al
titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per
gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di
riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e'
sostituita dalla seguente: «anche»;
c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al
comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui
al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».